Danno da disservizio e danno all’immagine per tentata induzione indebita del carabiniere (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 45 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna ex artt. 56 e 319-quater cod. pen. ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto all’accertamento del solo fatto oggettivo, ex art. 651 cod. proc. pen., restando il giudice contabile libero di apprezzare autonomamente l’elemento soggettivo e gli altri fattori di riprovevolezza. Il pubblico dipendente che destina le proprie energie lavorative a fini esclusivamente egoistici e illeciti, abusando della qualità e dei poteri connessi alla funzione, non rende utilmente la prestazione: la retribuzione corrisposta integra il danno da disservizio, quale voce di natura patrimoniale, quantificabile equitativamente ex art. 1226 cod. civ. La condotta del pubblico ufficiale lesiva del prestigio dell’Amministrazione di appartenenza configura danno all’immagine, di natura non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., risarcibile anche in assenza di ampia risonanza mediatica e in presenza di diffusione solo interna, purché la sentenza di condanna sia irrevocabile e il reato appartenga al catalogo dei delitti contro la P.A. Il tentativo non costituisce un minus rispetto alla fattispecie consumata.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una condanna penale irrevocabile per tentata induzione indebita a dare utilità. Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione territoriale, chiese a un esercente la somma di duemila euro prospettando l’evitamento di ispezioni del NAS. Il tentativo non si perfezionò per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, a fronte del rifiuto della vittima.

La Procura contabile contestava un danno patrimoniale da interruzione del nesso sinallagmatico e un danno all’immagine dell’Arma. Il convenuto non si è costituito, dichiarato contumace, e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’efficacia del giudicato penale. La sentenza irrevocabile di condanna, ex art. 651 cod. proc. pen., vincola il giudice contabile esclusivamente all’accertamento naturalistico del fatto, non all’elemento soggettivo né all’imputabilità. Il vincolo riguarda il fatto oggettivo, mentre l’apprezzamento degli altri fattori, tra cui la sussistenza di una condotta riprovevole, resta autonomo ed è proprio del giudizio contabile.

Sulla prima voce di danno, la Corte qualifica la retribuzione percepita durante il tempo destinato all’attività illecita come danno da disservizio. L’azione amministrativa non ha raggiunto le utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego delle risorse, generando uno spreco e incidendo su efficienza ed economicità secondo il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. La voce assume ab origine natura patrimoniale e non può generare moltiplicazione di poste non fondate su parametri oggettivi. La prova della misura esatta essendo notevolmente difficile, si ricorre alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.; il Collegio, partendo dalla retribuzione di riferimento ridotta del 50%, opera un’ulteriore riduzione del 30%, rideterminando equitativamente la posta e riducendo la pretesa attorea.

Sulla seconda voce, il Collegio ricostruisce la nozione di danno all’immagine, riconducibile al danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., consistente nella diminuita reputazione dell’ente presso i consociati, in lesione di diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 2 e dall’art. 97 Cost. Richiama la normativa di riferimento: l’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, e l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012, che presume l’entità del danno pari al doppio della somma o del valore dell’utilità illecitamente percepita. Il giudice contabile deve valutare anche l’idoneità della condotta a pregiudicare il prestigio dell’Amministrazione, il c.d. clamor fori.

Nel caso concreto la Corte ravvisa pienamente sussistente la lesione, sia nella dimensione esterna che in quella interna, in ragione dell’eco sui quotidiani locali e del parallelo procedimento disciplinare. Quanto alla quantificazione, la prova è eminentemente presuntiva e la liquidazione avviene in via equitativa: la Sezione ritiene congrua la somma pari al doppio di quella richiesta alla persona offesa, pur non percepita, in conformità al criterio legale. Non sussistono i presupposti per il potere riduttivo, stante la connotazione dolosa delle condotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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