Qualificazione dell’intervento e giudicato implicito precludono l’impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 16594 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’intervento in giudizio adottata dal giudice di primo grado, non investita da specifica impugnazione, si consolida in giudicato implicito e non è più sindacabile nel merito. Ne consegue che l’interventore adesivo dipendente è privo, in linea di principio, del potere di impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti alla qualificazione del proprio intervento. Il motivo di ricorso che proponga questioni nuove, non affrontate nei gradi di merito, è inammissibile, così come quello che non si confronti con le ragioni della decisione impugnata, in violazione del precetto di specificità.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contenzioso tra una società, il cui fallimento è sopravvenuto, i suoi garanti fideiussori e le banche convenute, in relazione a somme pretese a titolo di interessi ultralegali e anatocistici. In primo grado i garanti erano intervenuti aderendo alle domande della società attrice. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le loro domande autonome, ammettendo la loro partecipazione in veste di interventori adesivi dipendenti.
La Corte d’Appello ha poi dichiarato inammissibile l’appello proposto dai garanti, quali interventori adesivi dipendenti privi di legittimazione autonoma, e ha riformato la condanna di primo grado. Contro tale decisione i garanti hanno proposto ricorso principale per cassazione, cui ha resistito la banca incorporante, con ricorso incidentale del fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi sulla qualificazione dell’intervento. I ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 100 e 105 cod. proc. civ., sostenendo la natura adesiva autonoma del proprio intervento e, in subordine, la legittimazione dell’interventore adesivo dipendente a impugnare la sentenza che pregiudichi il suo interesse patrimoniale. La Corte rileva però che il Tribunale aveva operato una duplice affermazione: preclusione dell’intervento adesivo autonomo, in quanto tardivo, e ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente.
Su questa qualificazione implicita è scesa l’autorità del giudicato. I ricorrenti, appellando, si erano doluti solo delle determinazioni di merito, senza censurare la qualificazione del proprio intervento. La Corte richiama la lettura costituzionale dell’art. 105 cod. proc. civ. assecondata da Corte cost. n. 455 del 1997 e il principio di Cass., Sez. U., n. 5992 del 17.04.2012, secondo cui l’interventore adesivo dipendente può impugnare la sentenza limitatamente alle questioni attinenti alla qualificazione del proprio intervento. Esclusa tale evenienza, sulla qualificazione si è formato un giudicato implicito che rende l’affermazione inoppugnabile.
Il motivo fondato sull’art. 2560 cod. civ., relativo al conferimento d’azienda, è dichiarato inammissibile perché prospetta una questione nuova, estranea al dibattito processuale e al percorso motivazionale, nonché carente di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, n. 4787 del 26.03.2012; Cass., Sez. I, n. 23675 del 18.10.2013).
Anche i motivi sulla legittimazione straordinaria in sostituzione del fallito e sulla legittimazione sopravvenuta per effetto del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato sono inammissibili, non confrontandosi con le ragioni della decisione e risultando in parte meramente reiterativi. Assorbiti i motivi sul merito, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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