Fermo amministrativo motivato per relationem e stralcio ex lege dei debiti (Cass. civ. Sez. V n. 32081 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante il richiamo per relationem alle cartelle esattoriali presupposte, identificate attraverso il numero e già destinate alla stessa parte, che le conosce o è in grado di conoscerle. La mancata indicazione della natura dei crediti sottesi non integra, di per sé, un vizio di motivazione, quando le cartelle rispettino la previsione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Lo stralcio ex lege dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle annullate.
Il Fatto
L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza; la contribuente, il Comune e la Camera di commercio sono rimasti intimati. La questione centrale riguarda la legittimità del fermo per assenza di indicazione della natura dei crediti sottesi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuta l’art. 4 d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018, che prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Poiché la fattispecie rientra parzialmente in tale previsione — come confermato dallo stesso agente della riscossione — la Corte dà atto del venir meno della pretesa impositiva relativa a parte delle cartelle impugnate e al relativo preavviso di fermo, con conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle cartelle residue, il primo motivo di ricorso è fondato. Il vizio dedotto si riduce alla mancata indicazione della natura dei crediti, elemento non decisivo poiché le cartelle sono esattamente identificate attraverso il numero e non è contestato che rispettino la previsione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Il preavviso di fermo, redatto secondo il modello ministeriale, è dunque correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, già destinati alla stessa parte e da questa conoscibili, che non necessitano di allegazione all’atto impugnato. La Corte richiama sul punto i propri precedenti (Cass. nn. 27504/2024, 22018/2017).
Accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza è cassata e la causa è decisa nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, essendosi l’orientamento giurisprudenziale consolidato dopo la proposizione del ricorso; la contribuente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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