Procura a difensore del libero foro invalida senza delibera di deroga (Cass. civ. Sez. V n. 32076 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il patrocinio dell’Agente della riscossione spetta di regola all’Avvocatura dello Stato, mentre l’avvalimento di avvocati del libero foro costituisce ipotesi residuale subordinata a una specifica e motivata deliberazione dell’ente. In difetto di tale presupposto la procura speciale alle liti è invalida, con conseguente difetto di valida costituzione in giudizio della parte e nullità degli atti difensivi compiuti. Il difetto di legittimazione processuale del difensore è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Il Fatto

L’Agente della riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del contribuente. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso due estratti di ruolo, afferenti cartelle esattoriali relative a tasse automobilistiche, tasse di registro, bollo e demanio. Il contribuente resiste con controricorso.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità dopo il doppio grado di merito, con esito favorevole al contribuente in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto alle altre questioni, rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem.

Il principio è quello enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019: l’Agente della riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla Convenzione o quando vengono in rilievo questioni di massima o di notevoli riflessi economici, e di avvocati del libero foro negli altri casi, nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri degli atti generali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge n. 225 del 2016. La legittimazione pubblica trova fondamento nel Protocollo d’intesa del 22.06.2017 tra l’ente e l’Avvocatura Generale dello Stato.

Per le liti concernenti l’attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria sussiste l’obbligo dell’Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell’ente. Ne deriva che, per il patrocinio nel giudizio di legittimità, vige un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica e la difesa svolta da avvocati del libero foro. Il Regolamento di amministrazione dell’ente qualifica l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale.

Derogare al patrocinio autorizzato, riservato in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato, è subordinato all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente. La sua mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito secondo le modalità del regolamento o dello statuto dell’ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.

Nel caso in esame alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura alle ragioni della deroga, né è indicata una delibera degli organi dell’ente. La procura è dunque invalidamente conferita e l’invalidità determina il difetto di valida costituzione in giudizio, con nullità di tutti gli atti difensivi compiuti dal difensore.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate integralmente, stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità e il sopravvenire dell’indirizzo interpretativo richiamato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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