Impugnabile con il regolamento necessario la sentenza sulla sola competenza (Cass. civ. Sez. III n. 32082 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le pronunce che decidono sulla sola competenza, ancorché rese in grado di impugnazione e persino nei confronti di una decisione del giudice di pace che abbia a sua volta statuito solo sulla competenza, sono impugnabili esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso ordinario per cassazione proposto contro tale pronuncia. È tuttavia ammessa la conversione dell’impugnazione in istanza di regolamento, purché risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, prescritto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. La valutazione di merito espressa dal giudice d’appello oltre la declinatoria di competenza, in mancanza di potestas iudicandi, non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Un fornitore di energia elettrica otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo. La cliente opponente eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando una condizione generale di contratto che individuava il foro di Torino come esclusivo. Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione e declinava la competenza; il Tribunale, in sede di appello, rigettava l’impugnazione confermando la declinatoria.
Il Tribunale aggiungeva che, ove il merito della domanda monitoria fosse stato esaminabile, sarebbe comunque risultato infondato. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 18 e ss. cod. proc. civ., lamentando l’abuso del diritto dell’opponente e l’illegittimità della statuizione sul rapporto tra eccezione di incompetenza e merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che l’impugnazione, benché introdotta come ricorso per cassazione, è diretta a contestare una sentenza resa dal tribunale come decisione impugnabile riguardo alla sola competenza. Tutti e tre i motivi, osserva, sono rivolti esclusivamente alla decisione del giudice d’appello sulla competenza.
Quanto alla valutazione di infondatezza nel merito della domanda monitoria, il Tribunale l’ha espressa in mancanza di potestas iudicandi. Essa, perciò, non avrebbe potuto in alcun modo costituire oggetto di impugnazione, alla stregua degli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007. Il ricorso ha quindi impugnato, e poteva impugnare, solo una decisione sulla competenza.
Da qui la conseguenza processuale: l’unico mezzo esperibile non era il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 360 e ss. cod. proc. civ., bensì il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. La Corte ricorda che le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di impugnazione e anche nei confronti di una decisione del giudice di pace che abbia deciso sulla sola competenza — verso cui, per l’art. 46 cod. proc. civ., non è proponibile il regolamento — sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario, che non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura il rimedio come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza.
Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento, qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, prescritto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 18898 del 2023, n. 20304 del 2015, n. 5721 del 2002).
Nel caso concreto la conversione dà esito negativo: la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20.12.2023 e comunicata alle parti il 23.12.2023, mentre il ricorso è stato depositato il 18.7.2024. Non risulta quindi rispettato il termine dell’art. 47 cod. proc. civ. per l’unica impugnazione esperibile. Il ricorso, pur all’esito della conversione, è tardivo e va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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