Regolamento di competenza e connessione qualificata alle sezioni imprese (Cass. civ. Sez. I n. 13886 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sezioni specializzate in materia di imprese, competenti per le controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, conoscono della domanda di nullità della fideiussione che riproduce lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per contrasto con la normativa antitrust, allorché l’invalidità sia fatta valere in via di azione e non di eccezione. La competenza per connessione di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 opera, però, solo quando ricorra una connessione qualificata, inquadrabile negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., non essendo sufficiente una relazione di mera interdipendenza o un collegamento occasionale tra le cause. Ne deriva che il giudice ordinario, dinanzi al quale penda l’opposizione a precetto, conserva la propria competenza funzionale sulle domande diverse da quella di nullità della fideiussione, con conseguente separazione dei processi. In tal caso la competenza inderogabile o funzionale di un solo giudice non esercita vis attractiva sulle altre cause, e il giudice che la declini per intero può sollevare d’ufficio il regolamento di competenza, previa separazione.
Il Fatto
Un imprenditore, titolare di una ditta individuale, e una garante propongono distinte opposizioni a precetto dinanzi al Tribunale di Castrovillari, contestando la validità dei contratti di mutuo e delle fideiussioni poste a fondamento dell’atto. Tra i motivi si deduce la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, in quanto riproduttive di clausole vietate.
Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Castrovillari si dichiara incompetente e rimette la causa alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, ravvisando ragioni di connessione con la domanda antitrust. Il Tribunale di Napoli dissente: trattiene a sé la sola controversia sulla nullità della fideiussione e, separatala, solleva regolamento di competenza d’ufficio per le restanti domande.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo. L’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003 devolve alle sezioni specializzate le controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, e il successivo comma 3 estende la competenza alle cause con ragioni di connessione. La competenza territoriale è inderogabile e, per i distretti meridionali, è assegnata alla sezione imprese di Napoli.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il riferimento alle “controversie” riguarda le azioni promosse dalle parti, non le eccezioni. La competenza specializzata attrae quindi la domanda di nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI solo se l’invalidità è fatta valere in via di azione, restando esclusa la cognizione incidentale (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021; Cass. n. 33041 del 2023; Cass., sez. I, n. 3248 del 2023).
Nel caso concreto gli opponenti hanno chiesto in via di azione la nullità della fideiussione per clausole antitrust: su tale domanda sussiste la competenza del Tribunale di Napoli. Manca però la connessione qualificata con le ulteriori domande, poiché le ipotesi rilevanti sono soltanto quelle tipiche degli artt. 31-36 cod. proc. civ., non essendovi né identità di oggetto né di soggetti (Cass., sez. I, n. 32984 del 2023). Il collegamento tra la nullità del mutuo e quella della garanzia è meramente occasionale, privo di pregiudizialità giuridica o tecnica.
La Corte osserva che, ove il legislatore ha voluto valorizzare anche la connessione impropria, lo ha detto espressamente, come nell’art. 134 del d.lgs. n. 30 del 2005. Ne segue che la domanda di nullità della fideiussione va decisa dal Tribunale di Napoli con efficacia di giudicato, senza che il giudice di Castrovillari possa delibarla incidentalmente ex art. 34 cod. proc. civ..
Poiché la competenza inderogabile di un solo giudice non esercita vis attractiva sulle altre cause, la via corretta è la separazione dei processi. Il regolamento d’ufficio è pertanto accolto: la competenza del Tribunale di Castrovillari è dichiarata per le sole domande di opposizione diverse dalla nullità della fideiussione ABI, con rimessione delle parti e termine di legge per la riassunzione.
Nota della Redazione
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