Inammissibile il ricorso che non riporta il motivo d’appello compresso (Cass. civ. Sez. I n. 32713 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che censuri in cassazione la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di indicare le ragioni per le quali ritiene erronea quella statuizione e sufficientemente specifico il motivo di gravame sottoposto al giudice distrettuale. Non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità. Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, esigono che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza forme sacramentali. L’omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non “questioni” o “argomentazioni”, né l’omesso esame di fatti concernenti le norme regolatrici del processo.
Il Fatto
Una società e la sua garante propongono opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo di un conto corrente, assistito da fideiussione. Il Tribunale rigetta l’opposizione.
Gli stessi soggetti impugnano la decisione davanti alla Corte d’appello, che dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità: gli appellanti si erano limitati a chiedere una consulenza tecnica d’ufficio, senza contrastare le argomentazioni del primo giudice. La sentenza distrettuale è impugnata per cassazione con due motivi, mentre la cessionaria del credito resiste.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione muove dalla proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., condivisa dal Collegio. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.; il secondo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo.
Sul primo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui l’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa critica, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione, giacché il giudizio di appello conserva natura di revisio prioris instantiae. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e, in senso conforme, alle Sezioni Unite n. 36481 del 2022.
Il vizio del ricorso è duplice. Anzitutto carenza di specificità: le ricorrenti avrebbero dovuto spiegare perché la statuizione di inammissibilità è erronea e perché il motivo d’appello era specifico, riportandone il contenuto. Inoltre la censura è in sé priva di concludenza, perché le appellanti avrebbero dovuto confutare il fondamento delle eccezioni disattese dal Tribunale. Non basta richiamare i motivi già svolti nell’atto di gravame.
Il secondo motivo è radicalmente inammissibile. Manca l’autosufficienza, non essendovi trascrizione né riassunto dell’atto di appello. Soprattutto, la Corte d’appello ha pronunciato una decisione in rito: l’omesso esame di fatti rilevanti per l’applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ma semmai a quello ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. o ai numeri 1 e 2. L’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. concerne un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non “questioni” o “argomentazioni”.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre alla doppia statuizione ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.