Buona fede e clausola di esonero dall autorizzazione nella fideiussione (Cass. civ. Sez. III n. 29933 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione per obbligazione futura, la clausola che dispensa la banca creditrice dall’onere di conseguire la specifica autorizzazione del fideiussore in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito non esonera il creditore dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., da mantenere per tutta la durata del rapporto. La garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca non sia improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, non potendo una siffatta clausola legittimare il creditore a favorire la concretizzazione del rischio che la norma e il contratto sono volti a tutelare. La violazione dell’art. 1956 cod. civ. non determina una mera inefficacia collegata a inadempimento contrattuale, rilevabile solo su eccezione di parte, ma integra una nullità deducibile d’ufficio, trattandosi di violazione di norma imperativa.

Il Fatto

Una banca ottenne nel febbraio 2014 un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro nei confronti di una società debitrice principale e di due fideiussori. Questi ultimi proposero opposizione, articolando anche domande riconvenzionali. Sopravvenuto il fallimento della società e dichiarata l’interruzione del giudizio, la causa fu riassunta.

Espletata una consulenza tecnica contabile, il tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò i fideiussori al pagamento solidale di una somma inferiore, rigettando il resto. Proposto appello dai fideiussori, con la costituzione di una mandataria della cessionaria del credito, la Corte d’Appello di Genova rigettò il gravame. I fideiussori ricorsero per cassazione con quattro motivi, resistendo la sola controricorrente mandataria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha ribadito che, in tema di fideiussione per obbligazione futura, l’art. 1956 cod. civ. impone al creditore di chiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate. Tale onere assolve alla finalità di consentire al garante di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta più gravosa senza sua colpa, secondo un orientamento consolidato (Cass. n. 7444/2017).

Il creditore è tenuto, ex artt. 1337, 1175, 1366 e 1375 cod. civ., a mantenere un comportamento improntato a buona fede e correttezza nei confronti del garantito e a tutela del garante. La banca che concede finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informarlo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza (Cass. n. 16827/2017).

Decisivo è il passaggio sulla clausola di dispensa: in presenza di una clausola che esonera la banca dall’onere di conseguire la specifica autorizzazione del fideiussore, la garanzia è nulla ogniqualvolta il comportamento della banca non sia improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 11979/2013). L’obbligo di buona fede va correlato alla causa concreta del contratto e alle condizioni del caso, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti (Cass. n. 13342/2022). Rileva anche il collegamento causale tra più rapporti, che ne connota la reciproca interdipendenza (Cass. n. 17145/2006).

Ne discende il ribaltamento della tesi della corte territoriale, secondo cui la violazione dell’art. 1956 non comporterebbe nullità ma mera inefficacia, non rilevabile d’ufficio. La Corte ha invece qualificato la fattispecie in termini di nullità, con onere probatorio a carico del creditore circa l’adempimento dell’obbligo di avviso. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito; il quarto, sulla cessione in blocco ex art. 58 TUB, è stato rigettato, non essendo stata idoneamente censurata la dichiarazione della cedente richiamata in sentenza. La sentenza è stata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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