Cessione di credito e legittimazione all’azione risarcitoria verso il debitore ceduto (Cass. civ. Sez. III n. 1790 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., trasferisce al cessionario il solo credito e le azioni dirette alla sua realizzazione, restando esclusa ogni azione inerente all’essenza del contratto costitutivo. Il cedente conserva la titolarità del rapporto contrattuale e può domandarne la risoluzione per inadempimento, ma non è legittimato a pretendere dal debitore ceduto il risarcimento del danno da mancato adempimento. Il cessionario, non essendo parte del contratto, non può avvalersi dei rimedi contrattuali. In tema di istanze istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, la presunzione di abbandono va esclusa quando la volontà di insistere emerge in modo inequivoco dall’esame complessivo degli scritti difensivi.
Il Fatto
Una parte acquirente conveniva in giudizio il proprio dante causa chiedendo la risoluzione di una scrittura privata con cui aveva acquistato i diritti derivanti da un precedente accordo transattivo, con restituzione del doppio della caparra versata. Il convenuto si costituiva, chiedeva di essere manlevato dal soggetto obbligato al trasferimento e spiegava domanda riconvenzionale ex art. 2932 cod. civ., oltre a risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava tutte le domande.
La Corte d’appello di Messina rigettava l’appello principale e quello incidentale, qualificando la scrittura come cessione di credito ed escludendo la legittimazione del cedente all’azione risarcitoria. Avverso la decisione il cedente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1260, 1264, 1176, 2118 e 1454 cod. civ. Il ricorrente sostiene che la cessione non aveva trasferito anche le azioni inerenti all’essenza del contratto originario, restando egli legittimato a richiedere il risarcimento per l’inadempimento del debitore ceduto e contestando la rilevanza della diffida ad adempiere.
La Corte muove dalla distinzione consolidata tra cessione di contratto e cessione di credito. Nella prima, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. cod. civ., il cedente è estromesso dalla titolarità del rapporto e il cessionario diviene l’unico legittimato ai rimedi contrattuali. Nella seconda, invece, il trasferimento ha a oggetto solo il credito: si verifica una scissione tra la titolarità del rapporto, che resta al cedente, e la titolarità del credito, che passa al cessionario.
Richiamando Cass. n. 776 del 1967, il Collegio ribadisce che al cessionario sono trasferite solo le garanzie e le azioni dirette all’adempimento, non quelle inerenti all’essenza del contratto, tra cui la risoluzione per inadempimento. L’art. 1263, primo comma, cod. civ. va letto in coerenza con tale ricostruzione. Il riconoscimento di azioni contrattuali al cessionario configurerebbe una indebita ingerenza nella sfera del cedente, che resta parte del contratto.
Alla stregua di tali principi — confortati da Cass. n. 9823 del 1999, Cass. n. 17727 del 2018 e Cass. n. 3034 del 2020 — solo la cessionaria avrebbe potuto agire per il trasferimento dell’immobile non eseguito. Il cedente poteva chiedere la risoluzione del contratto del 1998, ma non il risarcimento del danno per il mancato trasferimento. Il secondo profilo di doglianza, relativo al periodo anteriore al 7 giugno 2000, è inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione, fondata sull’assenza di uno specifico motivo di gravame sulla mancata diffida ad adempiere.
Il secondo motivo, sul giuramento decisorio ritenuto abbandonato, è dichiarato inammissibile pur con correzione della motivazione ex art. 384 cod. proc. civ. La Corte riconosce che il tema della presunzione di rinuncia va risolto con una ricerca ricostruttiva della volontà della parte, ma rileva che l’istanza era comunque non decisiva ai fini della domanda risarcitoria. Il terzo motivo, sulla compensazione delle spese, è infondato: sussisteva la soccombenza reciproca richiesta dall’art. 91 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1260 c.c. – Cedibilità dei crediti
- Art. 1263 c.c. – Accessori del credito
- Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 1406 c.c. – Nozione
- Art. 1454 c.c. – Diffida ad adempiere
- Art. 2118 c.c. – Recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito