Regolamento di competenza e foro del luogo di accertamento dell’illecito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1793 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative conseguenti all’omesso versamento di contributi previdenziali, la competenza territoriale si determina secondo il luogo di commissione dell’illecito. Per gli illeciti di natura omissiva rileva il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta mancata nel termine utile e, in presenza di una pluralità di luoghi, quello di accertamento dell’illecito. Le controversie relative agli obblighi contributivi e alle relative sanzioni civili appartengono al giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza.
Il Fatto
Il procedimento ha ad oggetto l’opposizione a un’ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali. Investito della causa, il Tribunale di Nola ha dichiarato con provvedimento dell’1.2.2024 la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro.
Il Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 26.5.2024, ha a sua volta richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, invocando il foro del luogo del creditore, coincidente con il luogo in cui era stata posta in essere l’infrazione e in cui il versamento omesso si sarebbe dovuto effettuare. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione per la definizione del conflitto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara fondata l’istanza di regolamento. Essa rileva anzitutto come la medesima fattispecie sia già stata esaminata in un precedente recente (Cass. n. 12996 del 2024), nel quale è stata affermata la competenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Il percorso argomentativo muove da un duplice ordine di considerazioni. Sotto il primo profilo, sulla scia di Cass. n. 8754 del 2017, il giudice territorialmente competente a decidere sull’opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, è, per gli illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta mancata nel termine utile. Quando sussiste una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito.
Sotto il secondo profilo, la Corte richiama Cass. n. 6178 del 2019, secondo cui le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all’applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che sussiste una pluralità di illeciti e che la condotta omissiva risulta accertata dalla sede dell’ente previdenziale competente, la quale ha altresì richiesto il pagamento dei contributi. Ne consegue la competenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale le parti sono rimesse con termine di sessanta giorni dalla comunicazione per la riassunzione. Trattandosi di regolamento di ufficio, nessun provvedimento è adottato sulle spese.
Nota della Redazione
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