Fideiussione omnibus: nullità d’ufficio e onere di allegazione dei fatti (Cass. civ. Sez. I n. 26464 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rilevazione d’ufficio della nullità contrattuale non esonera la parte dall’onere di allegare, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, i fatti dai quali la nullità stessa dovrebbe desumersi. L’esercizio del potere officioso resta circoscritto alla valutazione in iure di fatti già allegati e provati, non potendo valere a recuperare allegazioni tardive. Nei contratti di fideiussione “a valle” dell’intesa sanzionata dall’Autorità garante, la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. non si estende all’intero contratto se non è dedotta e provata una diversa volontà delle parti, con onere a carico di chi invoca la caducazione totale. In tema di fideiussione per obbligazioni future, l’art. 1956 cod. civ. pone a carico del fideiussore la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, della conoscenza di esso da parte del creditore e della concessione del credito senza autorizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva rilasciato nell’agosto 2006 una fideiussione omnibus a garanzia di una società, della quale era socio. Uscito dalla compagine nel giugno 2008, aveva comunicato alla banca la revoca dell’impegno. La banca aveva poi erogato ulteriore credito alla debitrice principale. Il Tribunale di Bolzano, su opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento di una somma, qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia.

La corte territoriale respinse l’appello principale del fideiussore e accolse quello incidentale della banca sul credito da conto anticipi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura il rigetto in rito dell’eccezione di nullità della fideiussione per adesione della banca a un’intesa anticoncorrenziale. La Corte lo dichiara inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi: la corte d’appello non aveva ritenuto tardiva l’eccezione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, bensì l’allegazione dei fatti da cui la nullità dovrebbe desumersi.

Il principio è enunciato con nettezza. La rilevazione officiosa della nullità per violazione di norme imperative presuppone che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, restando esclusa l’ammissione di nuove prove funzionali a dimostrarli. Il potere officioso è così circoscritto alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26242 del 2014, poi precisate da altri precedenti, e ricorda che le fideiussioni a valle dell’intesa sanzionata con il provvedimento n. 55 del 2005 sono state ritenute parzialmente nulle dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, salvo prova di una diversa volontà delle parti, il cui onere grava su chi ha interesse alla caducazione totale dell’assetto negoziale. È precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.

Quanto al terzo motivo, relativo all’art. 1956 cod. civ. e all’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ne rileva l’inammissibilità sotto un duplice profilo: il secondo profilo è privo di illustrazione, mentre il primo trascura che la corte d’appello aveva valorizzato la clausola contrattuale che poneva a carico del garante l’onere di tenersi informato, senza che fosse provata l’inesigibilità di tale adempimento dopo l’uscita dalla società.

Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura di violazione degli artt. 116 e 2697 cod. civ. mira in realtà a un riesame delle prove, sottratto al sindacato di legittimità. Il fideiussore che invochi l’art. 1956 cod. civ. deve provare che il creditore, dopo la prestazione della garanzia, abbia concesso credito al terzo senza autorizzazione, essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche di lui. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile: la banca non era incorsa in alcuna decadenza, non avendo interesse a contestare una consulenza tecnica che le era favorevole. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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