Foro della dipendenza aziendale del committente per la responsabilità solidale nell’appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30198 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il lavoratore agisce contro l’appaltatore e, in solido, contro il committente ai sensi dell’art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del lavoro del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta verso il committente. Tra le due cause ricorre una connessione intensa, che in analogia alle ipotesi degli artt. 31 ss. c.p.c. consente di instaurare un unico giudizio, in deroga ai fori speciali inderogabili dell’art. 413 c.p.c. La nozione di dipendenza aziendale è ampia e comprende il luogo, anche di proprietà del committente o di terzi, dove il lavoratore ha in via esclusiva svolto la prestazione. Rilevano la ratio di prossimità del foro e la prestazione effettivamente espletata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno convenuto davanti al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, la società datrice di lavoro, chiedendone la condanna, in solido con le due committenti, al pagamento di differenze retributive per i rapporti svolti presso uno stabilimento della committente principale, in esecuzione di un appalto affidato dalla stessa alla seconda società e da questa alla datrice di lavoro.

Il Tribunale adito si è dichiarato d’ufficio territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Monza, rilevando che la datrice di lavoro aveva sede altrove e che i ricorrenti non avevano allegato né provato l’esistenza di una dipendenza della stessa presso lo stabilimento in provincia di Bergamo. Contro tale ordinanza i lavoratori hanno proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione del regolamento di competenza: individuare definitivamente il giudice competente ed evitare che la designazione sia contestata nella stessa controversia. Ciò consente alla Cassazione di estendere i poteri di indagine anche al fatto, su ogni elemento acquisito agli atti, senza limiti nel contenuto del provvedimento impugnato, e di esaminare questioni fattuali non contestate nel merito (richiamate Cass. n. 21422 del 2016 e Cass. n. 17312 del 2018).

Su questa base il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del costante insegnamento secondo cui, in caso di responsabilità solidale del committente ex art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003, la domanda contro il committente può essere proposta davanti al giudice della dipendenza aziendale dell’appaltatore, per la particolare connessione tra le cause (richiamate Cass. n. 18384 del 2013, Cass. n. 17513 del 2014, Cass. n. 326 del 2016, Cass. n. 3086 del 2017, Cass. n. 4878 del 2021 e Cass. n. 30449 del 2022).

La Corte precisa poi che è conforme alla ratio dell’art. 413 c.p.c. individuare il foro speciale della dipendenza aziendale anche in una dipendenza di proprietà della società committente, ove il lavoratore abbia in via esclusiva svolto la prestazione: si tratta del luogo destinato a rendere possibile l’attività appaltata e il conseguimento dei fini imprenditoriali dell’appaltatore (richiamata Cass. n. 26081 del 2023).

Il Collegio aderisce alla nozione ampia di dipendenza aziendale (richiamata Cass. n. 17911 del 2023), che non coincide con quella di unità produttiva e va intesa in senso lato, in armonia con la mens legis, favorendo il radicamento del foro nel luogo prossimo alla prestazione (richiamate Cass. n. 23110 del 2010, Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 23053 del 2020, Cass. n. 1285 del 2022, Cass. n. 30451 del 2022).

La ratio della norma è rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi vicini alla residenza del dipendente e più agevoli per la ricerca delle prove (richiamate Cass. n. 12907 del 2022, Cass. n. 4189 del 2023). In questa prospettiva rientra nella nozione anche il parcheggio di proprietà di terzi dove hanno inizio e fine le mansioni (richiamate Cass. n. 2003 del 2016, Cass. n. 29334 del 2017, Cass. n. 25613 del 2019, Cass. n. 38861 del 2021, Cass. n. 5503 del 2023).

Il ricorso è quindi accolto, assorbita la questione di tardività del rilievo officioso, e la competenza è dichiarata in capo al Tribunale di Bergamo, davanti al quale la causa va riassunta nel termine di legge. Il giudice della riassunzione liquiderà anche le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

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