Fideiussione omnibus a valle di intesa anticoncorrenziale: nullità parziale e rilievo officioso (Cass. civ. Sez. I n. 8655 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 cod. civ., limitatamente alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che dal contratto sia desumibile o sia altrimenti provata una diversa volontà delle parti. L’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale è eccezione che deve essere provata dalla parte interessata. La nullità negoziale è bensì rilevabile d’ufficio, anche in appello o in cassazione, ma tale rilievo è condizionato alla rituale allegazione dei relativi fatti costitutivi nel giudizio di primo grado.

Il Fatto

Quattro fideiussori hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale resa sull’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il saldo passivo di un conto ordinario e di un conto anticipi, garantiti da fideiussioni. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame, disponendo l’integrazione del dispositivo quanto al carattere solidale della condanna e alla sua circoscrizione entro i limiti della fideiussione prestata.

Avverso tale sentenza i fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché della clausola di determinazione degli interessi ultralegali mediante rinvio al c.d. uso piazza. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che le nullità negoziali, ancorché non rilevate d’ufficio in primo grado, restano suscettibili di rilievo officioso in appello o in cassazione, ma tale rilevabilità è inderogabilmente condizionata alla circostanza che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. Nella specie difetta la specifica indicazione della tempestiva allegazione, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021, confermato da Cass. n. 556/2023 e Cass. n. 3248/2023: la nullità delle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata è parziale e non si estende all’intero negozio, salvo diversa volontà desumibile dal contratto o altrimenti provata. L’estensione all’intero atto è eccezione che grava sulla parte interessata, come affermato da Cass. n. 11673/2007, Cass. n. 2314/2016, Cass. n. 18794/2023, Cass. n. 6685/2024 e Cass. n. 11188/2024. La censura, inoltre, prospetta una nullità dell’atto che non trova riscontro, poiché le clausole contestate disciplinano ipotesi non ravvisabili nel caso concreto.

Il secondo motivo è complessivamente inammissibile per plurime ragioni. La motivazione impugnata ha ritenuto la doglianza inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., e tale ratio decidendi, idonea a giustificare autonomamente la statuizione, non è stata censurata. Quando la sentenza è fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna autosufficiente, l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del gravame per il giudicato formatosi sulla ratio non censurata, non già per carenza di interesse.

La Corte ricorda poi che la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, rientrando la valutazione delle prove nella sfera insindacabile del giudice del merito. Quanto alla clausola uso piazza, la ratio decidendi non impugnata è nel senso che il consulente ha applicato il criterio integrativo dell’art. 5 della legge n. 154/1992. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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