Credito del garante pubblico surrogato e riscossione a ruolo (Cass. civ. Sez. 3 n. 14293 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che abbia soddisfatto il finanziatore surrogandosi nei suoi diritti, ha natura pubblicistica e non è volto al recupero del credito di diritto comune originario, ma a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo. A tale credito si applica la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati ex art. 17 del d.lgs. n. 46/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzia, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, trattandosi di disposizione meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente. Ne consegue che il recupero può avvenire mediante iscrizione a ruolo, senza necessità di munirsi di un titolo esecutivo giudiziale.
Il Fatto
Una banca concedeva a una società un’apertura di credito garantita dal Fondo P.M.I. ex legge n. 662/1996 e da una fideiussione omnibus prestata dai soci. In seguito all’inadempimento della debitrice principale, il gestore del Fondo escuteva la garanzia e versava alla banca la somma dovuta, dichiarando di surrogarsi nei diritti della finanziatrice verso la debitrice e i fideiussori. Non ricevendo il pagamento, il garante pubblico affidava la riscossione all’Agenzia della Riscossione, che procedeva con l’iscrizione a ruolo.
I debitori proponevano opposizione e il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che il garante pubblico dovesse munirsi di un titolo esecutivo. La Corte d’appello, invece, riformava la decisione, osservando che il rapporto con il Fondo ha natura pubblicistica e che il recupero può avvenire tramite iscrizione a ruolo. Avverso tale sentenza uno dei fideiussori proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., poiché la pronuncia impugnata si è conformata al costante orientamento dei giudici di legittimità. Il ricorrente sosteneva che, essendo il diritto azionato dal garante pubblico esercizio della surroga nel credito originario della banca, il rinvio all’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 dovesse riferirsi alle entrate di diritto privato, con la conseguente necessità di un titolo esecutivo.
La Suprema Corte ha invece ribadito che la surrogazione del garante pubblico ha una funzione diversa da quella del fideiussore privato: non è volta a recuperare un credito di diritto comune, ma a riacquisire risorse pubbliche consumate dal Fondo al momento dell’escussione. La natura pubblicistica del credito, con il connesso privilegio ex art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, non deriva dalla revoca del beneficio, ma caratterizza ogni ipotesi di recupero di risorse pubbliche impiegate a sostegno dell’economia.
La comparazione tra la disciplina della surrogazione del fideiussore privato e quella del garante pubblico conferma l’assetto: nel primo caso l’azione recupera un credito di diritto comune, nel secondo tutela il diritto restitutorio pubblicistico. La forma della surrogazione è quindi strumentale solo a conferire il privilegio al credito, che muta natura e diviene recuperabile con la procedura di esazione mediante ruolo, senza necessità di titolo esecutivo.
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Nota della Redazione
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