Quota B pensione ex Enpals: resta il massimale giornaliero pensionabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8654 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo anteriormente al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, perché contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale e si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS.
Il Fatto
Il lavoratore, già iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, chiedeva la rideterminazione della quota B della pensione erogata dall’INPS, gestione ex Enpals. Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo non più sussistente il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, sia pure rivalutato dal gennaio 1998, perché il rinvio operato dall’art. 1 d.lgs. n. 182/1997 all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 non imporrebbe di tenerlo fermo per la quota B.
La Corte d’appello di Roma respingeva l’appello dell’Istituto e confermava la decisione. L’INPS ricorreva allora per cassazione per violazione di legge, deducendo l’erroneità di quella lettura. Il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente. Il motivo investe in radice le argomentazioni sull’abrogazione del massimale, sicché la quantificazione della quota B resta tema controverso.
Sul punto la Corte ribadisce che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Se l’impugnazione colpisce anche uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato, come già affermato in cause sovrapponibili (Cass. n. 35136/2024; Cass. n. 23988/2024; Cass. Sez. lav. n. 28565/2022).
Nel merito il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il limite dell’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 non è stato abrogato, né espressamente né per incompatibilità con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 (Cass. n. 36056/2022). A tale indirizzo va data continuità, considerando le condizioni di maggior favore di cui gode il pensionato.
Quanto al preteso contrasto con la legge delega, la Corte ricorda che la Corte costituzionale n. 202/2008 ha escluso l’illegittimità del divario tra retribuzione contributiva e retribuzione pensionabile, purché una certa proporzionalità sia assicurata e non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 Cost. La Carta fondamentale non richiede una necessaria corrispondenza tra contributi e prestazioni, perché l’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo (C. Cost. n. 173/1986). La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi è dunque rispettata. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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