Fideiussione omnibus, onere probatorio e inammissibilità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 27819 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’art. 1956 cod. civ. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. La relativa censura, ove il giudice di merito abbia valutato gli elementi di fatto, è inammissibile in sede di legittimità per inerenza al giudizio di fatto. È parimenti inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che deduca la nullità della fideiussione omnibus per uso di modulo ABI senza specificare se e in quale sede del processo di merito gli elementi costitutivi della nullità siano ritualmente e tempestivamente entrati.
Il Fatto
Un’impresa individuale e tre fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti a favore di una banca, per un importo dovuto a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente e di debito residuo di un mutuo chirografario.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando il saldo del conto corrente, applicando gli interessi legali, escludendo la capitalizzazione degli interessi ed escludendo il superamento del tasso-soglia antiusura. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva l’appello degli opponenti e rideterminava l’importo dovuto in solido nei confronti della banca a titolo di rate di mutuo non pagate, ferma restando una ulteriore condanna in solido. L’impresa e i fideiussori ricorrono per cassazione con due motivi; resiste la società cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1956, 1957 e 2697 cod. civ., per non avere la Corte territoriale considerato il comportamento della banca contrario a correttezza e buona fede, per aver continuato a concedere credito all’impresa senza chiedere ai fideiussori la speciale autorizzazione di legge, pur conoscendo lo stato di difficoltà economica del correntista. I ricorrenti assumono altresì la nullità della rinuncia preventiva alla garanzia ex art. 1956 cod. civ. e della dispensa dall’obbligo ex art. 1957 cod. civ.
La Corte dichiara il primo motivo inammissibile sotto un primo profilo, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., essendo la decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il fideiussore che invochi l’art. 1956 cod. civ. deve provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’esistenza degli elementi richiesti: che, dopo la prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza autorizzazione, abbia fatto credito al terzo essendo consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche.
La Corte richiama sul punto i propri precedenti Cass. n. 23422/16 e Cass. n. 34685/22. Sotto un secondo profilo, il motivo è inammissibile perché inerente al giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, che deduce violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per mancata motivazione su punto decisivo circa la stipula di fideiussione omnibus mediante moduli conformi allo schema ABI e la pattuizione di clausole contrarie alla buona fede in tema di pagamento a prima richiesta, è parimenti inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non risultando specificatamente indicato se ed in quale sede del processo di merito gli elementi costitutivi della nullità denunciata abbiano fatto rituale e tempestivo ingresso. Dalla sentenza impugnata emerge che gli appellanti avevano dedotto l’invalidità della fideiussione omnibus per la mancata specificazione delle operazioni bancarie garantite, senza alcun riferimento alla nullità derivante dall’uso di un modello contrattuale predisposto dall’ABI quale forma di intesa restrittiva della concorrenza.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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