Il patto di liberazione del cedente sopravvive se autonomo (Cass. civ. Sez. II n. 19073 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il patto con il quale l’acquirente di quote societarie si obbliga a tenere indenne il cedente dalle garanzie prestate in favore della società non necessita di riproposizione nel contratto definitivo di cessione, quando risulti già compiuto e destinato a operare automaticamente all’atto del trasferimento. Il principio di assorbimento del preliminare nel contratto definitivo non è una regola assoluta, ma una presunzione relativa, superabile quando dagli atti o dal comportamento successivo delle parti emerga la volontà di mantenere fermo il patto. L’interpretazione del contratto è accertamento in fatto riservato al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi di motivazione, non con la mera contrapposizione di una diversa lettura.

Il Fatto

Una banca ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di una fideiussore, che aveva garantito il debito di una società. Proposta opposizione, il contraddittorio fu esteso al soggetto che aveva acquisito le quote della società medesima, sul presupposto di un “memorandum d’intenti” con il quale questi si era impegnato a liberare la cedente da ogni impegno verso gli istituti di credito.

Il cessionario disconobbe la firma apposta sul documento e sostenne che, con la cessione definitiva delle quote, ogni convenzione non riprodotta nel contratto definitivo doveva ritenersi superata. Il Tribunale accolse la domanda del cedente dopo consulenza grafologica; la Corte d’appello rigettò l’impugnazione. Il cessionario ricorse per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la questione della sottoscrizione. L’apposizione di una sigla sintetica in luogo della firma per esteso non incide sull’efficacia giuridica della sottoscrizione, purché sia dotata di un’individualità grafica non automaticamente riproducibile e attribuibile a una determinata persona. La censura che invocava un riesame delle valutazioni tecniche è inammissibile, perché sollecita un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità.

Quanto alla verificazione della scrittura privata, la Corte condivide il ragionamento del giudice di appello: il documento era stato prodotto tempestivamente in copia e, non essendo stata dedotta la non conformità all’originale, non occorreva l’immediata produzione di quest’ultimo, avvenuta poi per consentire lo svolgimento della verificazione. Non vi fu, dunque, alcun deposito tardivo di nuovo documento.

Sulla posizione del consulente tecnico, il Collegio richiama il principio secondo cui l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio, ex art. 192, comma 2, cod. proc. civ., deve essere proposta con apposito ricorso almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell’incompatibilità, potendosi solo prospettare le ragioni per un eventuale provvedimento di sostituzione ex art. 196 cod. proc. civ., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.

Nel merito negoziale, la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto costituisce tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili. Il ricorrente si era limitato a contrapporre una difforme lettura del “memorandum”, senza individuare con puntualità il canone ermeneutico violato.

Sul rapporto tra preliminare e definitivo, il Collegio riconosce il principio di assorbimento del preliminare nel contratto definitivo, ma lo qualifica come presunzione relativa. Nel caso concreto la clausola di liberazione del cedente dalle garanzie bancarie appare già compiuta e operante automaticamente all’atto della cessione, salvo espressa smentita. Essa vive di vita propria e non necessita di riproposizione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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