Fideiussione omnibus post 2005 clausola reviviscenza non nulla senza prova intesa (ABF Collegio di Milano n. 1186 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole di un contratto di fideiussione omnibus riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI, compresa la clausola di reviviscenza, non sono nulle ex se quando la garanzia sia stata stipulata dopo il provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 02/05/2005. Il provvedimento non costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni sottoscritte a distanza di anni. In assenza di seri indizi dimostrativi di una restrizione attuale della concorrenza, la domanda di nullità parziale non può essere accolta. La disciplina consumeristica resta esclusa quando il garante non rivesta la qualità di consumatore.

Il Fatto

Il ricorrente, unitamente ai genitori, aveva rilasciato nel 2022 una fideiussione a favore di un intermediario, a garanzia di un finanziamento concesso a una società in nome collettivo di cui era socio. Dopo aver ottenuto un nuovo finanziamento presso altro istituto, chiedeva alla banca la liberatoria della garanzia estinta. L’intermediario rilasciava una dichiarazione che menzionava la clausola di reviviscenza.

Il cliente contestava tale contenuto e chiedeva l’emissione di una nuova liberatoria priva della clausola, ritenuta abusiva e contraria a buona fede e correttezza, tale da rendere l’obbligazione del fideiussore potenzialmente illimitata nel tempo. L’intermediario si opponeva, sostenendo la validità della clausola e la natura specifica della garanzia, non riconducibile all’intesa accertata nel 2005.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva in via preliminare che la domanda, così formulata, sembrerebbe volta a ottenere una pronuncia costitutiva, estranea alla competenza dell’ABF. Tuttavia, nel margine di interpretazione del petitum, qualifica la domanda come accertamento della nullità parziale della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e con il provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 02/05/2005.

Nel merito, il Collegio esamina la fideiussione sottoscritta nel 2022 e rileva che la clausola dell’art. 1, comma 3, con l’impegno a garantire rinnovi, proroghe e variazioni dell’operazione, rivela la natura omnibus della garanzia. Il ricorrente contestava la clausola di reviviscenza di cui all’art. 1, comma 4, per contrarietà ai principi di buona fede e alla legge n. 287/1990.

Il Collegio richiama la decisione n. 14555/2020 del Collegio di Coordinamento, che aveva affermato la nullità parziale delle clausole in esame, e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Osserva però che la successiva decisione n. 16511/2022 ha precisato che, per le fideiussioni stipulate dopo il 2 maggio 2005, le clausole riproduttive dello schema ABI non possono considerarsi anticoncorrenziali ex se. Il provvedimento del 2005 non è prova privilegiata per le garanzie sottoscritte a distanza di anni.

Nel caso di specie la fideiussione risale al 2022, dunque a molti anni dall’accertamento. Il ricorrente non ha dimostrato che al momento del rilascio il mercato presentasse caratteristiche restrittive analoghe a quelle accertate, né ha prodotto evidenze a supporto della pretesa violazione. Le censure sono pertanto infondate.

Il Collegio esclude infine di esaminare la nullità sotto il profilo della vessatorietà, poiché la disciplina del consumatore di cui al d.lgs. n. 206/2005 è esclusa dalla qualifica di non consumatore del ricorrente principale. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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