Rito abbreviato contabile, spese a carico del convenuto per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 56 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., il pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio assegnato comporta la definizione del giudizio. La definizione non esclude la regolazione delle spese. Non sussistono i presupposti della compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi ammessi dall’art. 31, comma 3, cod. giust. cont. Trova pertanto applicazione il principio della soccombenza virtuale, che impone la condanna del convenuto al pagamento delle spese quando l’assunto della Procura risulti fondato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha ammesso il convenuto alla definizione del giudizio con rito abbreviato con decreto n. 20/2025, previo parere favorevole del Procuratore regionale. La Sezione ha tuttavia ritenuto non congrua la somma offerta e l’ha rideterminata in misura superiore, assegnando alla parte istante il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento in favore dell’amministrazione danneggiata.
La parte istante ha depositato in Segreteria la documentazione attestante l’avvenuto tempestivo pagamento. Nell’udienza in camera di consiglio fissata per accertare il pagamento, il difensore ha concluso per la definizione del giudizio con compensazione delle spese. Il Pubblico ministero si è associato alla richiesta di definizione, chiedendo però la condanna della controparte alle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto del pagamento della somma determinata nel termine perentorio assegnato e statuisce la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. La questione residua concerne la regolazione delle spese.
La Corte rileva che la giurisprudenza contabile non esprime, sul punto, un orientamento definito. Ritiene maggiormente persuasivo l’indirizzo secondo cui non sussistono i presupposti per la compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui la stessa è ammessa ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Del pari condivisibile è l’orientamento che impone il ricorso al principio della soccombenza virtuale, richiamato dalla Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018. Nella specie sussistono sufficienti motivi per ritenere fondato l’assunto del Pubblico ministero, alla luce delle risultanze delle indagini esperite e dell’orientamento consolidato della Sezione in tema di applicazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 anche ad attività extra lavorative del pubblico dipendente non autorizzabili.
Il convenuto va quindi condannato alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo nell’importo complessivo di euro 93,10. La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. resta ferma, ma non neutralizza l’onere delle spese in capo alla parte la cui condotta ha dato origine al giudizio di responsabilità.
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Nota della Redazione
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