Assegni nucleo familiare al pensionato: giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 199 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla domanda del titolare di pensione pubblica diretta volta ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare, anche quando il nucleo sia composto dal solo pensionato e dal coniuge e non comprenda figli né componenti inabili. La disciplina del beneficio è recata dall’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge n. 153 del 1988, che ancora la quantificazione al reddito complessivo del nucleo e alle tabelle allegate al decreto. Il diniego amministrativo fondato sulla sola mancata allegazione di dichiarazioni dei redditi non esime l’ente dalla contestazione dei requisiti sostanziali: ove la documentazione sia prodotta in giudizio, il diritto va riconosciuto. La riassunzione davanti alla Corte dei conti è tempestiva se depositata entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c. e dell’art. 59 legge n. 69/2009.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia dal 1° settembre 2020 e di altro trattamento pensionistico, presentava nel febbraio 2023, tramite patronato, domanda per ottenere gli assegni per il nucleo familiare, composto da sé stessa e dal coniuge.

Non avendo ottenuto riscontro e dopo un vano ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, adiva il Tribunale di Palermo per il riconoscimento del diritto con decorrenza dal 1° settembre 2020. Il giudice del lavoro, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ente, declinava la propria competenza in favore della Corte dei conti. La ricorrente proponeva quindi ricorso in riassunzione. L’Inps si costituiva, deducendo che la domanda amministrativa era stata rigettata per la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2019 e 2020.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il giudice afferma la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda, che attiene all’accertamento del diritto a percepire il trattamento di famiglia in relazione al proprio nucleo, pur in assenza di figli o componenti inabili, con decorrenza dal 1° settembre 2020 fino al 30 giugno 2023.

Rileva altresì la tempestività della riassunzione: il ricorso è stato depositato il 6 febbraio 2024, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, avvenuta il 30 novembre 2023. Trova applicazione il disposto dell’art. 17, comma 2, c.g.c. e dell’art. 59 legge n. 69/2009.

Nel merito, la Corte individua la disciplina del beneficio nell’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988, che ancora la quantificazione al reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo le modalità del comma 9 e rapportato, ai sensi del comma 12, alle tabelle allegate al decreto. Nel caso concreto, la pretesa va riferita alla tabella 21 A, in ragione della composizione del nucleo.

Il giudice sottolinea un profilo decisivo: l’Inps, nel costituirsi, non ha eccepito la mancanza dei requisiti di legge, ma si è limitata a difendere la legittimità del diniego originario, motivato dalla mancata allegazione di alcune dichiarazioni dei redditi. Neppure dopo il deposito delle dichiarazioni mancanti, effettuato in ottemperanza alla richiesta istruttoria, l’ente ha opposto ragioni specifiche ostative al riconoscimento del beneficio.

Alla luce di ciò, il diritto della ricorrente va affermato per il periodo delimitato dalla domanda, nella misura dovuta in relazione al reddito complessivo del nucleo e alla tabella vigente ratione temporis per i nuclei senza figli né soggetti inabili. Quanto alla prescrizione quinquennale, nessun rateo risulta prescritto, poiché gli assegni sono stati richiesti con istanza del 13 febbraio 2023, seguita da iniziative giudiziarie interruttive. L’Inps dovrà corrispondere i ratei dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2023, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell’ente e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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