Compensazione tributi locali: esclusa in assenza di norma di legge espressa (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 159 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione tra crediti vantati dall’ente locale per tributi propri e somme da erogare ai contribuenti a qualsiasi titolo è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non potendo essere dedotta da una interpretazione estensiva dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, norma di natura eccezionale. L’obbligazione tributaria è indisponibile e la sua riscossione è attività vincolata, sicché ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche disposizioni normative. La previsione regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 attiene solo alle modalità di esazione dei tributi locali e non legittima la compensazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione del controllo della Corte dei conti un parere sulla possibilità di procedere alla compensazione tra crediti vantati dall’ente nei confronti di cittadini per tributi locali definitivamente accertati, esigibili e notificati, e somme da erogare ai medesimi a titolo di benefici economici (borse di studio, rimborsi per libri di testo), finanziate con risorse regionali vincolate a specifica destinazione.
L’Amministrazione istante ha prospettato un dubbio interpretativo circa la compatibilità di tale operazione con i princìpi della contabilità pubblica e con l’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, allegando l’esigenza di assicurare una gestione improntata a sana gestione finanziaria ed equilibrio di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto scrutinato l’ammissibilità della richiesta, ritenendola soggettivamente ammissibile in quanto avanzata dal Sindaco nella qualità di rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Oggettivamente, il quesito è stato ricondotto alla materia della contabilità pubblica, involgendo la corretta acquisizione delle entrate tributarie, ma depurato dalla rappresentazione della situazione di fatto che ne ha costituito il presupposto.
Nel merito, la Corte ha ricordato che la compensazione legale è generalmente esclusa in materia tributaria in forza del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, fondato sulla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Sezione, ha affermato che in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti, trattandosi di attività vincolata (es. art. 31, comma 1-bis, d.l. n. 78/2010; art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997).
Quanto all’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, la Corte ha chiarito che tale disposizione — abrogata dal d.lgs. n. 173/2024, come modificato dal d.l. n. 200/2025, convertito dalla legge n. 26/2026 — disciplinava una ipotesi eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica. La norma, infatti, lungi dal regolare in via generale la compensazione, confermava che la stessa è possibile solo in presenza di una specifica previsione normativa. La Corte ha altresì escluso la rilevanza dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, che si riferisce unicamente alle modalità di esazione dei tributi locali, e dell’art. 8 della legge n. 212/2000, ritenuto inapplicabile in assenza dei regolamenti attuativi.
La Sezione ha infine ritenuto assorbite le questioni relative al vincolo di destinazione delle risorse e alla loro natura etero-finanziata, concludendo nel senso che non appare legittimo il ricorso alla compensazione del credito tributario vantato dal Comune.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.