L’onere della prova del mutuo grava per intero sull’attore in restituzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 2951 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di restituzione di una somma di denaro, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, tanto sotto il profilo della consegna effettiva della somma, quanto sotto quello del titolo della dazione. La censura che deduca un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Il travisamento della prova che rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, se il fatto è sostanziale, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., e non come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
A un soggetto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 46.000,00, per la restituzione di un prestito di € 50.000,00, erogatogli da un amico, al netto di € 4.000,00 già restituiti. L’ingiunto proponeva opposizione, sostenendo che la dazione fosse avvenuta per spirito di liberalità e non per un obbligo restitutorio.
Il Tribunale di Pescara dichiarava la nullità del decreto opposto per difetto di procura, ma condannava comunque l’opponente a pagare la medesima somma. La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo provato che la somma ricevuta costituisse oggetto di un contratto di mutuo gratuito, sulla base di messaggi e prove testimoniali. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel decidere il ricorso, ha preliminarmente chiarito, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024, che la partecipazione al Collegio del consigliere delegato, proponente ex art. 380-bis cod. proc. civ., non integra una ragione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1813 e 2697 cod. civ., lamentando che la prova del titolo della dazione non fosse stata raggiunta e che la somma fosse stata erogata per mera liberalità. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché la censura non individuava un vizio di violazione di legge, consistente nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma si risolveva in una rilettura alternativa delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la contestazione dell’accipiens impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa, come affermato da precedenti quali la Sez. 2 n. 35959 del 2021, la n. 30944 del 2018 e la n. 9541 del 2010. Ha inoltre precisato che il rigetto della domanda per mancanza di prova va argomentato con prudenza, valutando tutte le circostanze del caso per accertare se la natura del rapporto giustifichi la trattenuta del denaro.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva il travisamento della prova ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’Appello avesse interpretato erroneamente un messaggio WhatsApp. La Corte ha altresì dichiarato il motivo inammissibile, richiamando la pronuncia delle Sez. Un. n. 5792 del 2024, e rilevando che il vizio, riguardante la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, andava fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.
La Corte ha rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., per abuso del processo, e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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