Fideiussioni omnibus e inammissibilità del ricorso per rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 3769 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sussiste solo quando il giudice del merito ometta qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti avente contenuto concreto e formulata in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. Il giudice d’appello può dichiarare inammissibile il motivo che non individui la ratio decidendi della sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma idonea a esplicitare l’iter logico-argomentativo seguito, nel rispetto del minimo costituzionale. La censura che contesti la ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, anziché l’erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata dalla norma, è inammissibile in sede di legittimità, inerendo al potere di valutazione del giudice di merito.
Il Fatto
Un garante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Sondrio, con il quale era stato ordinato alla società garantita e al suo garante il pagamento di una somma di denaro derivante da tre fideiussioni sottoscritte dagli ingiunti. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rilevando l’avvenuta escussione parziale e satisfattiva della garanzia, e rigettava l’eccezione di nullità e di inefficacia parziale dei contratti di fideiussione per violazione dell’art. 1938 cod. civ.
La Corte d’appello rigettava il gravame e confermava la decisione. Il garante proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla società cessionaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 342, comma 1, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dolendosi che la corte territoriale avesse ritenuto non impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto l’eccezione di limitazione di responsabilità, e deducendo l’omessa pronuncia del giudice d’appello.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha ricordato che, perché si configuri il vizio, occorre l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, individuato come ogni richiesta delle parti che abbia contenuto concreto e sia formulata in conclusione specifica. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la censura perché l’appellante non aveva formulato uno specifico motivo di impugnazione sulla ratio decidendi del Tribunale, che aveva escluso la possibilità di ravvisare in ciascun atto successivamente perfezionato una volontà novativa degli obblighi precedentemente assunti.
La Corte ha precisato che la corte d’appello ha individuato, con motivazione sintetica ma rispettosa del requisito del minimo costituzionale e idonea a far comprendere l’iter logico-argomentativo, le ragioni dell’inammissibilità del motivo di appello, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le Sezioni Unite n. 2767 del 2023. Il difetto di censura rispetto alla ratio decidendi emergeva dal tenore dello stesso motivo di ricorso, che non riportava l’argomentazione idonea a impugnare la decisione di primo grado.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1938 e 1418, secondo comma, cod. civ., in riferimento all’art. 1346 cod. civ., e dell’art. 117 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di nullità del vincolo fideiussorio, laddove il rapporto del garante con la banca non sarebbe frammentabile in tre documenti distinti, ma costituirebbe un unico contratto fideiussorio omnibus.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La critica prospettava una rivalutazione dei fatti e delle prove già vagliati nel merito. Il presupposto per configurare la violazione di legge è la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte dei giudici di merito, della fattispecie astratta disciplinata dalla norma, con conseguente problema interpretativo. Nel caso in esame, invece, si censurava la pretesa erronea ricognizione della fattispecie concreta, inerendo al potere di valutazione del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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