L’error in procedendo richiede la prova del pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. 1 n. 7158 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che propone ricorso per cassazione deducendo un error in procedendo ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivatole dal vizio lamentato, non essendo dispensata, per il principio di autosufficienza del ricorso, dall’onere di specificare il contenuto della critica e di trascrivere, anche in forma riassuntiva, gli elementi individuanti il fatto processuale. La domanda di nullità negoziale proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame, obbligato a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità previa indicazione alle parti, di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità ai sensi del secondo comma della stessa norma. La deduzione di un vizio motivazionale non consente la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
La società utilizzatrice e la garante impugnavano i contratti di leasing immobiliare stipulati con la società finanziatrice, chiedendo la declaratoria di nullità dei negozi e, in via subordinata, la riduzione equitativa dei tassi di interesse, la restituzione delle somme e il risarcimento del danno. Il Tribunale, respinte le domande attrici, accoglieva la domanda riconvenzionale e disponeva la risoluzione dei contratti con la condanna alla restituzione degli immobili.
La Corte di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza, escludendo l’obbligo di riconsegna per uno dei tre immobili oggetto di un successivo contratto di compravendita, ma confermando il resto della decisione. Avverso tale pronuncia le parti soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, mentre la banca proponeva ricorso incidentale in via tardiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato all’accertamento della violazione del principio della soccombenza, che opera solo quando la parte interamente vittoriosa venga condannata, mentre è esclusa ogni valutazione sull’opportunità della compensazione e sulla quantificazione, riservate al potere discrezionale del giudice di merito. La censura sulle spese del primo grado non coglieva il senso della decisione, avendo il giudice d’appello inteso confermare implicitamente le statuizioni non toccate dalla riforma parziale.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa extrapetizione della domanda riconvenzionale, è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità: i ricorrenti avevano denunciato un error in procedendo senza chiarire le precise conseguenze pregiudizievoli patite, non dimostrando di essere stati condannati alle spese in favore della società indicata. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, riguardavano la domanda di nullità della clausola risolutiva espressa proposta per la prima volta in appello e l’applicabilità dell’art. 1525 c.c. al leasing.
La Corte ha ribadito che la domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame — obbligato comunque a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. — di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità ai sensi del secondo comma del citato art. 345. Ha inoltre precisato che l’art. 1525 c.c. è norma dettata con esclusivo riferimento alla vendita con riserva di proprietà, non suscettibile di applicazione analogica al leasing. Le considerazioni di merito svolte dal giudice d’appello dopo la declaratoria di inammissibilità sono state ritenute non impugnabili, perché prive di effetti giuridici.
Il quinto motivo, incentrato su un preteso vizio motivazionale, è stato dichiarato inammissibile: la doglianza sul passaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado andava veicolata come error iuris e non come vizio di motivazione, mentre per il resto i ricorrenti tendevano a una non consentita revisione del giudizio di fatto, non essendo denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che non si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Il ricorso incidentale, proposto tardivamente, è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1525 c.c. – Inadempimento del compratore
- Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove