Il giudicato sul demanio idrico preclude ogni nuova domanda, anche per fatti sopravvenuti (Cass. civ. Sez. Un. n. 6346 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale formatosi sul rigetto della domanda di accertamento della natura non demaniale di un’area, e sulla persistente demanialità della stessa, preclude la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti, anche laddove la nuova azione sia fondata su una diversa causa petendi. In materia di diritti cosiddetti autodeterminati, la deduzione del fatto costitutivo rileva unicamente a fini di prova, sicché il rigetto della domanda fa stato anche nel successivo processo instaurato con identico petitum, sebbene basato su un diverso fatto costitutivo, salvo che quest’ultimo sia realmente intervenuto medio tempore. Il giudicato sulla demanialità del bene comporta altresì l’inammissibilità della successiva richiesta di delimitazione del demanio idrico rispetto alla proprietà privata finitima, non residuando alcuna incertezza sui confini una volta risolto il conflitto tra i titoli di proprietà. Detto giudicato, infine, può valere come affermazione oggettiva di verità anche nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio, assumendo efficacia di prova del fatto storico inerente alla condizione obiettiva dei beni.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un complesso immobiliare prospiciente un’area del demanio lacuale, avevano già proposto in precedenza una domanda volta ad accertare la natura non demaniale della medesima area, respinta dal Tribunale regionale delle acque pubbliche e, in appello, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, con pronuncia divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. Successivamente, i comproprietari proponevano una nuova domanda, fondata sull’allegazione della sdemanializzazione tacita dell’area ai sensi dell’art. 947 cod. civ., nel regime anteriore alla legge n. 37/1994, per eventi naturali successivi al rilascio di una concessione del 1927, chiedendo altresì l’accertamento dell’esatta linea di demarcazione tra la proprietà privata e quella pubblica.
Il Tribunale regionale dichiarava inammissibile la nuova domanda per l’identità di petitum e causa petendi rispetto al pregresso giudicato. La sentenza di appello, che confermava tale decisione, veniva impugnata con ricorso per cassazione in unico motivo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel valutare la portata del giudicato esterno formatosi con la sentenza del 2018, ribadiscono che il giudicato è assimilato agli elementi normativi e deve essere interpretato alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti negoziali. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 24664 del 2007, la Corte afferma che l’accertamento dell’esistenza e della portata del giudicato esterno è rimesso al giudice di legittimità con cognizione piena, estesa al diretto riesame degli atti processuali, rispetto ai quali l’interpretazione delle domande delle parti svolge una funzione meramente sussidiaria e residuale, utilizzabile solo ove sorga un ragionevole dubbio sui confini della pronuncia.
Nel merito, la Corte rileva come la domanda definita nel 2018 avesse già messo in discussione l’appartenenza al demanio delle particelle in contesa, e che l’accertamento della persistente natura demaniale avesse dato luogo a un giudicato sostanziale preclusivo. Viene riaffermato il principio per cui, qualora venga in discussione l’appartenenza di un bene al demanio idrico, il giudice ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi del bene con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, potendo i titoli allegati dalle parti costituire solo elementi di giudizio. Ne consegue che la domanda volta all’accertamento della demanialità o della proprietà privata, nonché all’accertamento dei confini, verte su diritti autodeterminati, per i quali il rigetto fa stato anche nel processo successivo basato su un diverso fatto costitutivo, salvo che questo non sia intervenuto in un momento successivo alla formazione del giudicato.
Quanto alla posizione del comproprietario rimasto estraneo al primo giudizio, la Corte chiarisce che l’azione di accertamento della proprietà di una cosa comune non implica il litisconsorzio di tutti i comproprietari, e che il giudicato può valere come affermazione oggettiva di verità anche verso terzi, assumendo efficacia di prova del fatto storico risultante dalla pronuncia. Il ricorso viene pertanto respinto, con condanna in solido dei ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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