Revocazione per errore di fatto: non è tale l’errata valutazione del contenuto del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 22423 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., è esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione quando il giudice di legittimità sia incorso in una svista percettiva nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia determinato la mancata decisione su uno o più motivi di ricorso. Il vizio deve, invece, escludersi quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché la motivazione non abbia specificamente esaminato alcune delle argomentazioni difensive: in tal caso si deduce un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso, ossia un errore di giudizio, non revocabile. L’inesatta ricostruzione del contenuto del ricorso che conduca a ritenere assorbite censure in realtà formulate integra l’errore percettivo, il cui carattere decisivo è escluso quando la declaratoria di inammissibilità si regga anche su un’autonoma ratio decidendi non viziata.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva revocazione avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili alcuni motivi del suo ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Catania. Tale pronuncia era intervenuta in un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, nel quale la società, insinuatasi tardivamente per la ripetizione del prezzo di una compravendita dichiarata nulla, era stata condannata in via riconvenzionale alla restituzione di somme percepite.
L’ordinanza revocanda aveva ritenuto inammissibili i motivi con cui la società aveva dedotto l’omessa pronuncia sulla tardività dell’eccezione di prescrizione e della domanda riconvenzionale della curatela, qualificandoli come mere doglianze su questioni processuali, e il motivo concernente la distribuzione dell’onere probatorio circa la buona fede del possesso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, pronunciando in sede rescindente, ha accolto parzialmente il ricorso per revocazione, operando una distinzione tra le due censure proposte. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sussistente l’errore di fatto revocatorio, poiché l’ordinanza impugnata, nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso, aveva compiuto una “lettura incompleta” dell’atto, giungendo a una ricostruzione del suo contenuto divergente da quella emergente dall’esame diretto. I motivi originari, pur incentrati sull’omessa pronuncia, contenevano anche la dedotta violazione delle regole processuali in tema di preclusioni, sicché la loro integrale inammissibilità rivelava la falsa percezione del contenuto dell’atto impugnato.
Diversamente, il secondo motivo di revocazione è stato respinto in applicazione del principio per cui, ove la declaratoria di inammissibilità si fondi su due autonome rationes decidendi, la permanenza di quella non viziata dall’errore fa venire meno il requisito della decisività. Nel caso di specie, l’inammissibilità della censura sull’onere probatorio trovava autonoma ragione nell’infondatezza del motivo precedente, che aveva dedotto un inadeguato apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
In sede rescissoria, la Corte ha ritenuto l’originario ricorso inammissibile per carenza di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., non avendo la società indicato gli atti processuali in cui la questione della maturazione delle preclusioni era stata dedotta. La corte d’appello non aveva affrontato tale tema, sicché la ricorrente era gravata dell’onere di dimostrare l’avvenuta tempestiva proposizione delle censure nei gradi di merito. La mancata indicazione della sede processuale ha comportato la declaratoria di inammissibilità dei motivi già dichiarati tali dalla pronuncia revocanda.
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Nota della Redazione
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