Finanziamenti dell’amministratore a società quotata in decozione sono irripetibili (Cass. civ. Sez. I n. 15866 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., sono contrarie al buon costume, e come tali irripetibili, le prestazioni che non rispondono ai principi etici costituenti la morale sociale di un determinato ambiente e momento storico. Rientra in tale categoria l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione, quando essa integri un vero e proprio finanziamento che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento incrementando l’esposizione debitoria. La disciplina dell’art. 2467 c.c. non è invocabile con riferimento a una società quotata di grandi dimensioni, poiché la norma è dettata per le società a responsabilità limitata e, in via estensiva, per le società azionarie di modeste dimensioni a ristretta base partecipativa. Il motivo di ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, richieda una rivalutazione dei fatti è inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. in caso di inammissibilità del ricorso principale.
Il Fatto
Un amministratore chiede l’ammissione al passivo di un fallimento, in via chirografaria, di crediti per complessivi euro 4.400.000,00 a titolo di finanziamento soci e di euro 100.002,00 a titolo di compensi per la carica di amministratore. Il giudice delegato esclude entrambi i crediti, accogliendo l’eccezione di inadempimento del curatore, sul rilievo che il finanziamento era stato erogato in vista dell’azione di responsabilità e che i danni arrecati dall’istante superavano il credito azionato.
Il Tribunale di Bologna, sull’opposizione, accoglie parzialmente il ricorso e ammette il credito per il compenso professionale, per l’assenza di collegamento tra gli inadempimenti lamentati e i compensi. Esclude invece il credito da finanziamento, poiché le somme erano state erogate quando l’insolvenza della società era ormai manifesta e non erano riconducibili a un ragionevole programma di salvataggio. Il ricorrente propone ricorso per cassazione; il fallimento resiste e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui si assume la legittimità del finanziamento soci, in quanto l’art. 2467 c.c. attribuirebbe comunque il diritto al rimborso postergato anche in situazioni di squilibrio patrimoniale. Il Collegio lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., per conformità del provvedimento impugnato a un orientamento consolidato.
La Corte richiama il principio secondo cui le prestazioni contrarie al buon costume non si esauriscono nelle violazioni della morale sessuale o della decenza, ma comprendono ciò che non risponde alle esigenze etiche della morale sociale in un determinato contesto storico. In questi termini, l’erogazione di somme a un’impresa già in decozione, quando consente all’imprenditore di ritardare il fallimento e aggrava l’esposizione debitoria, è irripetibile. Il Collegio richiama sul punto la propria giurisprudenza, da ultimo la pronuncia Cass. n. 4376/2024, in un caso ritenuto sovrapponibile, oltre alle pronunce n. 16706/2020, n. 2014/2018, n. 9441/2010 e n. 5371/1987.
Il riferimento all’art. 2467 c.c. è respinto sotto un duplice profilo. La norma è espressamente prevista per le società a responsabilità limitata, in coerenza con la ratio di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale nelle società chiuse. La giurisprudenza ne ha ammesso l’estensione alle società azionarie di modeste dimensioni e a partecipazione familiare o comunque ristretta, secondo le pronunce Cass. n. 14056/2015 e n. 16291/2018. La società fallita, però, era quotata e aveva fatto ricorso al mercato del capitale di rischio, con capitalizzazione superiore al miliardo di euro: si trattava quindi di una società aperta e di grandi dimensioni, estranea all’ambito applicativo della norma.
È parimenti inammissibile il profilo con cui il ricorrente giustifica i finanziamenti con l’attacco subito da fondi speculativi e il conseguente crollo del titolo. La Corte rileva che tali rilievi si contrappongono al percorso del giudice di merito, che aveva escluso una concreta finalità imprenditoriale e un ragionevole programma di salvataggio. La censura si risolve in una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, secondo il costante insegnamento richiamato (Cass. n. 3340/2019, n. 24155/2017, n. 640/2019).
Il ricorso incidentale, proposto oltre il termine decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato, è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione dell’inammissibilità del ricorso principale. Ne deriva che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante ogni valutazione sul ricorso incidentale non esaminato.
Nota della Redazione
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