Opposizione alle spettanze del difensore e spese secondo soccombenza (Cass. civ. Sez. II n. 21187 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei propri compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni degli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ., relative alla responsabilità delle parti per le spese. Il giudice dell’opposizione è quindi tenuto a pronunciarsi sulle spese secondo il criterio della soccombenza. Non costituisce giusto motivo di compensazione, né esonera dall’applicare tale criterio, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.

Il Fatto

Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio penale, proponeva opposizione avverso il decreto con cui il giudice del procedimento aveva liquidato i suoi compensi. La Corte d’appello di Bologna accoglieva l’opposizione e aumentava l’importo dei compensi riconosciuti, ma non si pronunciava sulle spese del giudizio di opposizione.

Il difensore ricorre allora in cassazione, deducendo tre motivi: la violazione delle norme sul riparto delle spese, il difetto di motivazione, ove la mancata statuizione fosse letta come compensazione implicita disposta fuori dai casi di legge, e la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della natura della posizione giuridica del difensore che si oppone al decreto di liquidazione dei propri compensi nel procedimento di patrocinio a spese dello Stato. Il punto di partenza è la qualificazione dell’opposizione: essa non è espressione di una potestà di rilievo pubblicistico, ma di una autonoma legittimazione del professionista a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale proprio.

Da questa qualificazione discende la disciplina applicabile. Poiché il difensore agisce in forza delle disposizioni degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il diritto alla liquidazione degli onorari e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese del procedimento di opposizione sono regolati dalle norme degli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in tema di responsabilità delle parti per le spese. La Corte richiama sul punto i propri precedenti Cass. n. 7072/2018 e Cass. n. 4082/2024.

Il collegio precisa poi che il difensore vincitore nel giudizio di opposizione ha diritto alla rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza. Non integra, di per sé, giusto motivo di compensazione il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato, come affermato in Cass. n. 5255/2022. La mera inerzia processuale dell’amministrazione non consente dunque di disapplicare la regola della soccombenza.

Su queste basi il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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