Finanziamenti soci e presunzione di utili extracontabili nella società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 7739 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mancata disponibilità, in capo ai soci di una società a ristretta base partecipativa, di redditi idonei a giustificare l’importo dei finanziamenti erogati alla società costituisce presunzione semplice della sussistenza di utili extracontabili illecitamente sottratti a imposizione. Tale presunzione, fondata sugli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., è superabile solo mediante prova contraria del contribuente sulla diversa provenienza delle somme. Il giudice di merito che, senza esaminare le circostanziate difese dell’Ufficio e gli elementi istruttori dallo stesso forniti, ritenga dimostrata la natura di finanziamento dei versamenti, viola le regole sul riparto dell’onere della prova.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, con cui l’Agenzia, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, rideterminava maggior reddito imponibile e maggiori importi per IRES, IRAP e IVA. L’atto si fondava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva qualificato come ricavi occulti le somme contabilizzate come finanziamenti dei soci.
All’esito del contraddittorio e della infruttuosa istanza di accertamento con adesione, la società impugnava l’atto. La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle regole probatorie.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è disatteso. La Corte rileva che la sentenza impugnata non è priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante né delle ragioni del rigetto, sicché non ricorre la dedotta nullità. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se essa è totalmente mancante o meramente apparente, se fondata su affermazioni inconciliabili o se obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
Il secondo motivo è invece fondato. La C.T.R., ribaltando gli oneri probatori, ha violato gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. L’Agenzia aveva puntualizzato le specifiche circostanze fattuali e le argomentazioni a contrasto della tesi della contribuente sulla provenienza da finanziamenti soci: in particolare, non disponendo i soci di redditi tanto cospicui da consentire erogazioni di significativa entità, era presumibile che gli importi pervenuti alla società si correlassero a utili extracontabili sottratti a imposizione.
Su questa premessa la Corte afferma che l’esiguità delle risorse in capo ai soci ha legittimamente generato la presunzione semplice che gli importi rinvenuti nascondessero l’occultamento fiscale di redditi societari. Detta presunzione, in linea di principio, impone alla parte contribuente di dare conto della provenienza del denaro oggetto di riscontro. Sul punto la Corte richiama la fattispecie affine di Cass. n. 9412 del 2019.
Ne consegue che la C.T.R. è pervenuta alla propria decisione prescindendo del tutto da un attento esame delle difese dell’Ufficio e degli elementi istruttori forniti. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia, cui demanda anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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