Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. V n. 7737 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici, senza che sia necessaria la dimostrazione della partecipazione all’evasione. Assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile. Il giudice di merito che ometta di vagliare il compendio indiziario addotto dall’Ufficio viola i principi nomofilattici in materia.
Il Fatto
A seguito di un P.V.C. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2015. L’Ufficio contestava che le fatture ricevute da alcuni fornitori sottendessero altrettante operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente recupero dell’IVA, e recuperava altresì importi a titolo di imposte dirette per omessa contabilizzazione di ricavi.
La CTP accoglieva l’impugnazione della contribuente. La CGT di II grado respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’Amministrazione non avesse dimostrato la conoscenza della frode da parte della società. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti. Richiamando la giurisprudenza unionale e interna, il Collegio ribadisce che l’Ufficio deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA, senza che occorra la prova della partecipazione alla frode.
Tale dimostrazione può essere raggiunta anche attraverso attendibili indizi, idonei a integrare una presunzione semplice, come previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza unionale (Corte Giust. Bonik, C-285/11; Corte Giust. Kittel, C-439/04; Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11) e quella interna (Cass. n. 14237 del 2017; Cass. n. 20059 del 2014; Cass. n. 10414 del 2011; Cass. n. 24490 del 2015; Cass. n. 9851 del 2018).
La consapevolezza del cessionario va valutata secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, in ragione della qualificata posizione professionale ricoperta e delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare. Una volta che l’Amministrazione dimostri, in base a elementi oggettivi, che il contribuente disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto, passa sul contribuente l’onere della prova contraria (Cass. n. 23560 del 2012; Cass. n. 25575 del 2014).
Nel caso di specie, la Corte rileva che il giudice d’appello ha trascurato di valorizzare i plurimi elementi sintomatici della consapevolezza esposti dall’Ufficio — assenza di idonea struttura aziendale nei fornitori, mancanza di personale e di mezzi di trasporto — ritenendo insufficiente il ricorso al meccanismo presuntivo. Il Collegio osserva che tale compendio indiziario non è stato in alcun modo vagliato né soppesato, e che il giudice di secondo grado si è posto in urto frontale con il quadro dei principi nomofilattici in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il secondo motivo, relativo all’omessa contabilizzazione dei ricavi, è invece disatteso: la censura si indirizza sulle annualità 2013 e 2014, anziché su quella oggetto della decisione impugnata. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza d’appello e rinvia per nuovo esame alla CGT di II grado della Lombardia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.