Esclusione dal finanziamento INAIL per mancata dimostrazione del miglioramento atteso (TAR Toscana n. 1434 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di finanziamento adottato dall’INAIL nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI Agricoltura è legittimo quando il progetto, pur formalmente ricondotto alla Misura 1, Intervento 1a, e alla Soluzione tecnica 3a, non dimostri il miglioramento atteso secondo almeno due categorie di indicatori, una delle quali economico-finanziaria, come prescritto dalla Nota tecnica dell’Allegato tecnico. La selezione formale di due categorie non supplisce alla mancanza di una valutazione autonoma e quantificata dell’indicatore gestionale, tipizzato nelle sole ipotesi della diversificazione o riconversione produttiva e del miglioramento qualitativo della produzione. La verifica tecnico-amministrativa di cui all’art. 19 dell’Avviso è strutturata per consentire un controllo immediato e oggettivo della corrispondenza tra preventivo e listino; la presenza di un listino aggiuntivo non sovrapponibile per codici, denominazioni e prezzi integra un vizio documentale idoneo a fondare l’esclusione. Le precisazioni difensive dell’Amministrazione non costituiscono motivazione postuma quando si limitano a esplicitare i medesimi capi di diniego già enunciati nel provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore vivaistico, ha presentato domanda di finanziamento nell’ambito della procedura INAIL ISI Agricoltura 2019-2020 per l’acquisto di una macchina invasatrice destinata alla meccanizzazione dell’attività di invasamento. La domanda è stata collocata in graduatoria provvisoria il 28.01.2021 e confermata in quella definitiva del 20.04.2021, con ammissione provvisoria al finanziamento.

Nella successiva fase di verifica, l’INAIL ha comunicato con nota prot. 02.09.2021 l’esito negativo dell’istruttoria, contestando l’insufficiente dimostrazione del miglioramento atteso e plurime irregolarità della documentazione economica, e ha invitato la società a presentare osservazioni. Decorso il termine senza osservazioni, l’INAIL ha adottato la nota prot. 28.09.2021 di esclusione definitiva. La società ha proposto ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio dell’Avviso e dell’Allegato tecnico. L’art. 18 prescrive che preventivo e listino siano riferiti al medesimo allestimento, che il preventivo rechi data, timbro e firma del rivenditore e che il listino sia datato e timbrato e firmato dal fabbricante, ovvero rechi l’URL di provenienza. L’art. 19 attribuisce all’INAIL il compito di riscontrare l’effettiva sussistenza di quanto dichiarato e la corrispondenza con i parametri di punteggio, con potere di ricalcolo. La Nota tecnica, per l’Intervento 1a, esige che il miglioramento sia valutato secondo almeno due categorie, una necessariamente economico-finanziaria, e che la valutazione sia rapportata all’attività aziendale complessiva.

Sul primo motivo, il Tribunale osserva che la perizia asseverata seleziona formalmente due categorie di indicatori, ma la valutazione allegata quantifica esclusivamente la produttività per addetto, qualificandola come indicatore gestionale. La tesi non regge: la produttività appartiene alla categoria economico-finanziaria, mentre gli indicatori gestionali sono tipizzati nella diversificazione o riconversione produttiva e nel miglioramento qualitativo della produzione. La seconda categoria non risulta dunque argomentata né misurata, né la perizia sviluppa una valutazione complessiva aziendale.

Non giova il richiamo al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza: la categoria igiene e sicurezza non è selezionata nella scheda e, in ogni caso, l’INAIL non ha negato l’utilità prevenzionale del macchinario, ma la dimostrazione richiesta per l’Intervento 1a. Il diniego poggia quindi su un rilievo puntuale e verificabile, che esclude travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva che il preventivo reca la data dell’11.11.2020 e contiene una pagina di listino, mentre un ulteriore listino 2019 è stato caricato separatamente. Il raffronto tra i due documenti evidenzia difformità di codifica, denominazione e prezzo per più voci, e il listino 2019 non reca timbro, firma né URL sostitutivo. Ne deriva un oggettivo problema di verificabilità dell’allestimento e dei costi, che l’Amministrazione può legittimamente valutare come non rispondenza documentale.

Le difese svolte in giudizio dall’INAIL non integrano una motivazione postuma: esse specificano i medesimi capi di diniego già contenuti nel provvedimento, senza introdurre nuove ragioni ostative. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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