Pertinenza mineraria fuori perimetro: resta soggetta alla pianificazione urbanistica (TAR Emilia-Romagna n. 922 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bene funzionalmente destinato allo sfruttamento di una miniera costituisce pertinenza mineraria ai sensi dell’art. 23 R.D. n. 1443/1927 anche se ubicato fuori dal perimetro della concessione, poiché il rapporto pertinenziale non è ancorato all’estensione della concessione di riferimento. Tale qualificazione non sottrae però l’intervento alla pianificazione urbanistica comunale, cui resta soggetta anche l’attività mineraria, mentre la pianificazione estrattiva sovracomunale e comunale concerne le sole cave e non le miniere. La sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del manufatto, rilevante ai fini del permesso di costruire in deroga, non esime l’amministrazione dal verificare la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione mineraria rilasciata da altra Regione, presentava istanza di permesso di costruire ordinario per realizzare una tettoia destinata a deposito di materie prime su un immobile situato nel territorio comunale, qualificandola come pertinenza della miniera ai sensi dell’art. 23 R.D. n. 1443/1927, pur trovandosi del tutto fuori dal perimetro della concessione. Il Comune comunicava motivi ostativi per asserita non conformità alla strumentazione urbanistica; l’istanza veniva respinta con provvedimento non impugnato.
La società presentava allora domanda di permesso di costruire in deroga, parimenti rigettata dal SUAP previa comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Avverso tale diniego proponeva ricorso, dolendosi della pretesa applicabilità al caso della pianificazione estrattiva e rivendicando la natura pertinenziale mineraria del manufatto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di cessazione della materia del contendere e di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La pendenza di una Conferenza di Servizi volta alla realizzazione dell’intervento in variante non incide, allo stato, sull’efficacia del diniego impugnato, che resta preclusivo. L’inutilità di una pronuncia di merito può affermarsi solo all’esito di un’indagine rigorosa, per evitare una denegata giustizia; la declaratoria presuppone che sia chiara e certa l’inutilità dell’annullamento.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Tribunale ammette, in linea di principio, che l’intervento possa qualificarsi come pertinenza mineraria ai sensi dell’art. 23 R.D. n. 1443/1927, non essendo il rapporto pertinenziale ancorato all’estensione del perimetro della concessione. La conferma discende dall’art. 32 R.D. n. 1443/1927 e dall’art. 1 d.P.R. n. 128/1959, che estende la disciplina agli impianti pertinenziali “anche se ubicati fuori dal perimetro della concessione”.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la pertinenza mineraria esige un rapporto di necessità, e non di mera utilità, con la risorsa, dovendo il bene porsi come elemento indispensabile allo sfruttamento del giacimento (Cons. Stato sez. V n. 513 del 2015). Nella fattispecie tale rapporto appare incerto, pur risultando il manufatto funzionale alle esigenze di coltivazione.
La Corte distingue poi nettamente miniere e cave: l’attività mineraria è riservata all’amministrazione mediante concessione, quella di cava pertiene ai proprietari ed è soggetta alla pianificazione estrattiva. Poiché l’art. 117 Cost. non menziona più miniere e cave, la materia rientra nella competenza regionale residuale. Il PIAE provinciale e il PAE comunale circoscrivono il proprio ambito alle sole cave, non alle miniere.
Ciò nonostante, l’intervento resta incompatibile con la strumentazione urbanistica comunale vigente, che consente solo opere connesse agli usi agricoli. Anche l’estrazione mineraria è soggetta alla pianificazione urbanistica, che assicura la compatibilità ambientale e il recupero del territorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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