Varianti in corso d’opera non dichiarate nello stato finale e demolizione (TAR Toscana n. 1432 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le difformità realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire non possono essere riconosciute come varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 143, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014 quando non siano state rappresentate nello stato finale dell’opera. L’art. 211, comma 1, l.r. n. 65/2014 condiziona l’esclusione della demolizione al rispetto di tutte le condizioni dell’art. 143, tra cui il deposito dello stato finale. Il mancato assolvimento di tale onere opera su un piano probatorio e decadenziale, non solo sanzionatorio. La motivazione per relationem è legittima se il provvedimento indica gli estremi degli atti richiamati e li rende accessibili, senza obbligo di notificarli. Le tolleranze costruttive introdotte dal d.l. n. 69/2024 non si applicano ai provvedimenti adottati prima della novella, per il principio del tempus regit actum.
Il Fatto
La società ricorrente ha realizzato un complesso immobiliare in variante rispetto al permesso di costruire, comprendente una villetta monofamiliare di proprietà di due persone fisiche. Dagli accertamenti della polizia municipale sono emerse difformità interne ed esterne: scostamenti nelle dimensioni dei locali, modifiche alle finestre, diversa conformazione della copertura del porticato e un locale di sgombero ricavato nelle fondazioni.
Con ordinanza n. 277 del 20 maggio 2021 il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 206, comma 1, l.r. n. 65/2014 e il ripristino dello stato dei luoghi. La società e i proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la genericità della contestazione e la riconducibilità delle opere a varianti in corso d’opera non sanzionabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto alla genericità della motivazione, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui è legittima la motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990: è sufficiente che l’amministrazione indichi gli estremi degli atti richiamati e li renda disponibili tramite accesso, senza obbligo di notificarli. I ricorrenti non si sono attivati per acquisire le planimetrie, sicché l’ignoranza è frutto di colpevole inerzia.
Il rilievo decisivo è che i ricorrenti hanno comunque confutato nel merito le contestazioni, con il secondo motivo e con una relazione tecnica: ciò dimostra l’effettiva conoscenza delle opere contestate.
Sul secondo motivo, il TAR osserva che l’art. 143, comma 3, l.r. n. 65/2014 impone il deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, e l’art. 211, comma 1 subordina l’esclusione della demolizione al rispetto delle condizioni dell’art. 143. Nella dichiarazione di fine lavori del 5 dicembre 2011 i firmatari avevano attestato la corrispondenza delle opere al titolo edilizio.
Non convince la tesi dei ricorrenti secondo cui l’omissione rileverebbe solo sul piano pecuniario dell’art. 136, comma 6, l.r. n. 65/2014. La mancata rappresentazione nello stato finale rileva qui come mancato assolvimento dell’onere probatorio sull’origine delle difformità, con conseguenze decadenziali. La contestazione sulla qualificazione dell’intervento nelle fondazioni come ristrutturazione edilizia conservativa resta priva di analitica dimostrazione dell’asserita irrilevanza edilizia.
Quanto alle tolleranze costruttive del novellato art. 34-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, il TAR ribadisce che non possono essere esaminate per sindacare provvedimenti anteriori all’entrata in vigore della novella, in applicazione del tempus regit actum. Resta salva la possibilità per l’amministrazione di verificare i presupposti della nuova disciplina su iniziativa dei ricorrenti. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.