Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’accertamento del rapporto di lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 81 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni dei pubblici dipendenti, la giurisdizione della Corte dei conti incontra un limite quando la controversia, promossa da un lavoratore ancora in servizio, sia funzionale al rapporto di lavoro e produca un effetto diretto e immediato verso il datore di lavoro. Se il ricorrente chiede l’accertamento e la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, quale presupposto della costituzione della posizione assicurativa, la domanda investe in via immediata il rapporto di impiego e va devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La Corte dei conti può delibare gli atti del pregresso rapporto d’impiego solo per stabilirne l’incidenza sul trattamento di quiescenza, senza conoscerne la legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha svolto attività presso un Comune, inquadrato nella categoria A con profilo di operatore operaio, dapprima come lavoratore socialmente utile e poi come lavoratore di pubblica utilità. Chiedeva alla Corte dei conti di dichiarare il proprio diritto ad avere costituita la posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l’INPS per il periodo 2000-2014, sostenendo che le mansioni svolte corrispondessero alla declaratoria contrattuale di categoria.

Dall’estratto contributivo risultava invece l’accredito dei periodi come sussidio di disoccupazione e non come lavoro subordinato. L’INPS eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della domanda, richiamando anche un precedente giudicato del giudice ordinario che aveva già riconosciuto la contribuzione figurativa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, perché preliminare all’esame del ricorso, e la ritiene fondata. Il criterio di riparto è quello elaborato dalle Sezioni Unite n. 15058 del 2017: la giurisdizione contabile sussiste sulle controversie in materia di pensioni e su quelle ad esse funzionali, ma solo a condizione che la lite non implichi un effetto diretto e immediato nei confronti del datore di lavoro.

Quando invece la controversia riguarda in via immediata il rapporto di lavoro o d’impiego, sia pure relativamente a obblighi datoriali di funzione previdenziale, come quelli contributivi, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il criterio discretivo è dunque l’incidenza della pronuncia sulla posizione datoriale: la provenienza della questione dal lavoratore ancora in servizio è decisiva per radicare la giurisdizione ordinaria.

Nel caso concreto, il petitum sostanziale non è un diritto a pensione ma l’accertamento e la qualificazione di un rapporto di lavoro. Il ricorrente chiede di provare anche per testimoni lo svolgimento della prestazione subordinata, e tale accertamento costituisce il prius logico imprescindibile per valutare la misura della prestazione previdenziale. La Corte ricorda che, pur avendo il potere-dovere di delibare gli atti del pregresso rapporto d’impiego per dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza, non può conoscerne la legittimità, neppure in via incidentale.

La Corte distingue quindi la propria giurisdizione dichiarativa, che tende all’accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, dall’accertamento con efficacia di giudicato proprio del rapporto di impiego. Poiché nel giudizio non è stato nemmeno citato l’asserito datore di lavoro, la causa va riassunta davanti al giudice del lavoro territorialmente competente, nei termini dell’art. 17 c.g.c., per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avendo il giudizio ad oggetto sole questioni pregiudiziali e in ragione della peculiarità del riparto tra plessi giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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