Finestre mobili applicabili anche agli invalidi all’80% (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22219 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 1, comma 8, d.Lgs. n. 503 del 1992, il regime delle finestre mobili previsto dall’art. 12 d.L. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%. L’ambito soggettivo della norma è individuato in modo ampio, con slittamento di un anno dell’accesso al pensionamento esteso a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto alle età previste dagli specifici ordinamenti. La successiva riforma Fornero non incide su tale disciplina, avendo eliminato le finestre solo per i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti dai commi dell’art. 24 d.l. n. 201 del 2011.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il diritto di un lavoratore, pacificamente invalido all’80%, al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 1, comma 8, d.Lgs. n. 503 del 1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Per il giudice di merito il differimento di dodici mesi dell’accesso alla pensione — la c.d. finestra mobile disposta dall’art. 12 d.l. n. 78 del 2010 — non si applicava all’invalido, in base a un’interpretazione letterale e sistematica della normativa. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; la parte intimata non ha opposto difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo. La questione riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del regime delle finestre mobili, che la sentenza impugnata aveva escluso per gli invalidi in misura non inferiore all’80% beneficiari della pensione anticipata.
La Corte ha richiamato il principio già affermato in sede di legittimità: l’art. 12 d.l. n. 78 del 2010 individua in modo ampio i destinatari dello slittamento di un anno, estendendolo non solo a chi matura il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta per le donne a decorrere dal 2011, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Il dato testuale della norma non consente dunque l’esclusione degli invalidi.
Il Collegio ha poi escluso che argomenti contrari possano trarsi dalla normativa successiva. La riforma Fornero — legge n. 214 del 2011 di conversione del d.l. n. 201 del 2011 — ha eliminato, con l’art. 24, comma 5, dal 1° gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 d.l. n. 78 del 2010. Tale intervento modificativo ha però riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, con contestuale dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della medesima norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata.
Per questi ultimi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle ridefinite per il pensionamento di vecchiaia — il citato art. 1, comma 8, d.Lgs. n. 503 del 1992 — e permane, di converso, la disciplina sulle finestre. La Corte ha richiamato a sostegno i propri precedenti, tra cui Cass. n. 29191 del 2018, Cass. n. 32591 del 2018, Cass. n. 15964 del 2019, Cass. n. 17278 del 2020, Cass. n. 37697 del 2021, Cass. n. 30791 del 2022, Cass. n. 5059 del 2023 e, più di recente, in motivazione, Cass. n. 24614 del 2023.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata senza considerare il periodo di dodici mesi della finestra mobile. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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