Licenziamento collettivo: modalità applicative dei criteri di scelta oggettive e verificabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18046 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamenti collettivi, le modalità applicative dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono fondarsi su elementi oggettivi e verificabili, idonei a formare una graduatoria rigida e controllabile in fase applicativa. La comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991 è conforme al dettato normativo solo se, con riferimento al caso concreto, mette il lavoratore in grado di comprendere per quale ragione la scelta sia caduta su di lui e di contestare l’illegittimità del recesso. L’attribuzione di un punteggio numerico da parte del datore di lavoro, senza specifica motivazione, non soddisfa il requisito di oggettività e lede la garanzia di imparzialità dell’intera procedura.
Il Fatto
Una società aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo, culminata nell’accordo sindacale e nella comunicazione del 9 agosto 2016, con cui il lavoratore era stato collocato in mobilità. Il lavoratore impugnava il recesso davanti al giudice del lavoro.
La sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione e dichiarato illegittimo il licenziamento, era confermata dalla Corte d’appello di Ancona. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Il lavoratore è rimasto intimato, senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso contestava, in primo luogo, che la Corte territoriale avesse travalicato l’ambito del devolutum, pronunciandosi sull’astratta legittimità dei criteri di scelta quando oggetto del contendere sarebbe stata solo la loro concreta applicazione. La Corte respinge la censura rilevando che il giudice d’appello si è mosso entro i confini della materia controversa: la distinzione tra enunciato formale del criterio e modalità applicative dello stesso è corretta lettura degli atti processuali.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 5 della legge n. 223 del 1991 impone che l’individuazione dei lavoratori avvenga secondo criteri contrattuali o legali. L’art. 4, comma 9, della medesima legge pone a carico del datore l’obbligo di comunicare “puntualmente” le modalità con cui i criteri sono stati applicati. Il legislatore vuole rendere trasparente la scelta, così da consentire a lavoratori, sindacati e organi amministrativi di controllarne la correttezza.
Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte ribadisce che una cosa è l’indicazione dei criteri generali e astratti, altra è l’indicazione delle modalità applicative, cioè del percorso concreto che porta all’individuazione dei dipendenti da avviare alla mobilità. Tali parametri devono rivestire carattere oggettivo e verificabile, sì da formare una graduatoria rigida. Se l’applicazione restasse affidata a valutazioni discrezionali, verrebbe meno la garanzia di imparzialità che è substrato dell’intera procedura.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha censurato le modalità applicative del criterio negoziato perché prive di riferimento a elementi oggettivi. La graduatoria era costruita su due voci, individuate dalla società e misurate con punteggio da 1 a 3, attribuibile dalla parte datoriale senza specifica motivazione. La valutazione di professionalità era inoltre svolta dal datore stesso, non da un soggetto terzo: elemento che il giudice di merito ha valorizzato non come requisito autonomo di legittimità, ma come conferma del difetto di oggettività delle modalità applicative.
Da qui il rigetto dell’intero ricorso. La Corte afferma che l’esigenza di criteri e modalità fondati su elementi oggettivi e verificabili trova diretta fonte nel dato normativo, alla cui applicazione il giudice è vincolato. Il rigetto costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna regolazione delle spese, essendo la controparte rimasta intimata.
Nota della Redazione
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