Firma meccanica dell’avviso di accertamento e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 18379 del 06.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 non impone alcuna forma specifica della sottoscrizione dell’avviso, sicché non è nulla l’atto sottoscritto con firma meccanizzata in luogo di quella autografa. La regola generale dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 prospetta la firma automatizzata come modalità ordinaria per gli atti seriali e meccanizzati delle amministrazioni. Non integra motivazione apparente la sentenza di appello che, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ne richiami il percorso e si confronti con la fattispecie concreta, rendendo possibile il controllo sulla logicità del ragionamento. È inammissibile in sede di legittimità la censura che, sotto veste di violazione di legge, solleciti una nuova valutazione del fatto. L’omessa pronuncia su un motivo di appello non determina l’annullamento della decisione quando la questione, di mera interpretazione in diritto, possa essere decisa dalla Corte e la censura risulti comunque inidonea a modificare il decisum.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva elevato da euro 2.000,00 ad euro 39.772,00 il valore dell’avviamento commerciale dichiarato in un atto di compravendita registrato nel 2012, accertando una maggiore imposta di registro di euro 809,60 e irrogando sanzioni per euro 761,00.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il valore della cessione in euro 16.200,00, di cui euro 16.000,00 per avviamento. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha poi rigettato l’appello. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che le ragioni del rigetto fossero esposte in termini apodittici e integrassero una motivazione apparente, senza indicazione degli elementi del convincimento e con rinvio per relationem alla decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione dell’atto di accertamento, che avrebbe fatto riferimento all’intera azienda anziché ai singoli rami ceduti, e ha rilevato l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso per mancata sottoscrizione del Direttore dell’Ufficio.

La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, qualificando le censure come richieste di una nuova valutazione in fatto, inammissibili in sede di legittimità. Nel merito, ha osservato che il giudice di gravame non si è espresso in termini apodittici, avendo considerato la fattispecie concreta e la questione relativa alla cessione di quattro rami di azienda.

Sul punto, la Commissione regionale ha condiviso le argomentazioni del primo giudice, illustrando la propria autonoma posizione e ricostruendo la vicenda come cessione di un’unica attività di commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di prodotti ortofrutticoli, esercitabile in siti diversi. Da tale accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità, il giudice ha tratto le conclusioni sulla correttezza del calcolo dell’avviamento.

Quanto alla nullità dell’avviso per mancata sottoscrizione autografa, la Corte ha rilevato che la CTR non ha fornito risposta. Trattandosi di questione di mera interpretazione in diritto, ha ritenuto di dover statuire. L’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 nulla dice sulla forma della sottoscrizione; la previsione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993, di carattere generale, prospetta l’uso della firma automatizzata come regola di prassi per gli atti seriali. Non ricorre dunque la dedotta violazione di legge e il motivo è infondato. La censura è inoltre irrilevante, perché inidonea a modificare il decisum. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *