Avviso di liquidazione nullo se i calcoli comparativi non sono allegati (Cass. civ. Sez. V n. 18378 del 06.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione che rettifichi in aumento il valore di un ramo d’azienda mediante un metodo reddituale fondato su imprese comparabili è nullo per carenza di motivazione quando non alleghi ab origine gli elementi di prova della comparazione, cioè gli estremi e i dati delle società assunte come termine di raffronto. L’onere della prova della pretesa tributaria grava sull’Amministrazione finanziaria, attore in senso sostanziale nel processo tributario. Le lacune motivazionali dell’atto impositivo non possono essere colmate dall’Amministrazione con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione. Il vizio attiene alla stessa intellegibilità del provvedimento e non alla sua correttezza sostanziale.

Il Fatto

Con atto del 21.12.2017 una società ha ceduto un ramo d’azienda a un’altra società. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di rettifica e liquidazione del 31.10.2019, ha rideterminato in aumento il valore dichiarato dell’azienda ceduta, applicando un metodo di valutazione reddituale “a due fasi” costruito sui dati di imprese operanti nello stesso settore, individuate tramite un software in uso all’Ufficio. Ne sono derivate maggiori imposte di registro, interessi e sanzioni.

Le due società hanno impugnato l’atto. La C.T.P. di Milano ha respinto i ricorsi. In appello la C.G.T. di II grado della Lombardia ha invece riformato la decisione, riunendo gli appelli separatamente proposti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui le contribuenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, sul rilievo che il giudice d’appello avrebbe condiviso il criterio di calcolo delle contribuenti sulla sola scorta di una perizia di parte, senza disporre consulenza tecnica d’ufficio. La Corte dichiara infondate le eccezioni di inammissibilità delle controricorrenti e respinge la censura nel merito.

Il punto decisivo è la corretta individuazione della ratio decidendi. Il giudice del gravame non ha criticato il metodo valutativo in sé, ma ha rilevato che i calcoli dell’Ufficio non erano verificabili, perché i necessari elementi di prova della comparazione non erano stati allegati né all’atto impositivo né in sede contenziosa. Si tratta, osserva la Corte, di una valutazione di natura fattuale sulla non intellegibilità del provvedimento.

La Corte valorizza un argomento tratto dagli stessi motivi dell’Agenzia. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata per verificare la bontà del calcolo, e la richiesta di produrre documenti integrativi non ammessa dal giudice d’appello, confermano l’ammissione della non univoca ricostruibilità della pretesa così come contenuta nell’atto impugnato.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’onere probatorio, per aver il giudice d’appello recepito la perizia di parte sul presupposto della dichiarata non intellegibilità dell’accertamento. La Corte rileva una contraddizione logica: sostenere che il giudice abbia valutato le prove dando prevalenza a quella di parte è inconciliabile con l’assunto dell’inversione dell’onere probatorio. Nel processo tributario, aggiunge, l’Agenzia delle Entrate è attore in senso sostanziale e deve dare piena prova dell’obbligazione tributaria e degli elementi della quantificazione.

Il terzo motivo deduceva un error in procedendo per la mancata ammissione delle produzioni documentali offerte in giudizio. La Corte richiama il principio, di valenza generale in tema di imposta di registro, secondo cui l’avviso di liquidazione deve contenere ab origine la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con un grado di determinatezza che consenta al contribuente l’esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Le eventuali lacune non possono essere colmate con una motivazione postuma. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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