Definizione agevolata dell’accertamento: l’estinzione del giudizio giova al coobbligato solidale che non ha aderito (Cass. civ. Sez. 5 n. 115 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie tributarie, la definizione agevolata della lite fiscale disciplinata dall’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022 realizza una causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, quando l’istanza di definizione sia stata presentata da uno dei soggetti obbligati e l’Agenzia delle Entrate non abbia notificato un diniego. In presenza di un’obbligazione solidale la definizione perfezionata da un coobbligato, ai sensi del comma 202 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, giova anche agli altri coobbligati, ancorché questi non abbiano personalmente aderito alla definizione, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità che li riguardi.
Il Fatto
All’esito di un controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, quale socio di una società cessata e responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, che condannava l’ufficio alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato preliminarmente che la questione riguardava un’obbligazione tributaria di natura solidale, in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato anche a un altro coobbligato, il quale aveva impugnato l’atto in un giudizio separato.
Secondo la ricostruzione del Collegio, il coobbligato in solido aveva presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, provvedendo al pagamento di quanto dovuto e senza che l’Agenzia delle Entrate avesse notificato un diniego. Il relativo giudizio era stato dichiarato estinto con decreto di questa Corte.
La Corte ha quindi applicato il principio per cui, trattandosi di obbligazione solidale, la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova anche agli altri, ai sensi del comma 202 dell’art. 1 della legge n. 197/2022.
Ne consegue che, essendo venuta meno la pretesa impositiva nei confronti di tutti i soggetti obbligati, il giudizio di legittimità instaurato dal contribuente che non aveva personalmente aderito alla definizione doveva essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate.
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Nota della Redazione
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