Foglio di via obbligatorio: giudice penale accerta residenza effettiva (Cass. pen. Sez. I n. 28606 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio è accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, con cognizione estesa alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Il provvedimento del Questore previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone l’esistenza di un luogo di effettiva residenza o abituale dimora del destinatario; la relativa mancanza ne comporta la nullità e impone la disapplicazione da parte del giudice penale, con insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice di merito è titolare di un onere d’ufficio di verifica dell’effettivo centro di interessi e non può addossare all’imputato la prova della residenza effettiva, né dichiarare inammissibile per aspecificità l’appello che contesti la congruità di tale accertamento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello del condannato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. L’impugnazione contestava la validità dell’ordine del Questore sul rilievo che presupposto indefettibile della misura è l’esistenza di un luogo di effettiva residenza ove il destinatario possa fare ritorno.

Secondo la difesa, l’imputato era stabilmente presente a Bologna, senza residenza anagrafica né fissa dimora, e la residenza formale indicata nel provvedimento non corrispondeva al suo centro principale di interessi. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal nuovo testo dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, che codifica il requisito della specificità c.d. estrinseca dei motivi. Il parametro va raccordato con l’arresto delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, che ha escluso che la riproposizione di questioni già esaminate in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità e ha chiarito che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello non ricomprende la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi.

Nel merito, il Collegio ricorda che la legittimità del rimpatrio è accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, con cognizione piena anche delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. L’ambito del sindacato non va circoscritto quando investe l’accertamento degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza comporta la più grave sanzione della nullità, tanto più in ragione del rango costituzionale della libertà di circolazione e soggiorno tutelata dall’art. 16 Cost..

La misura prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 incide su tale libertà in assenza di una verifica preventiva di legittimità da parte dell’autorità giudiziaria, sicché esige una più attenta ricognizione giudiziale dei suoi presupposti. In caso di accertata mancanza di una condizione di legittimità, il giudice penale è tenuto a disapplicare il provvedimento, facendo venir meno lo stesso presupposto del reato.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 68 del 1964) e di legittimità (Sez. I n. 13975 del 2020; Sez. I n. 24163 del 2022): le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune di allontanamento sono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via. La misura non è applicabile a chi sia privo di un’effettiva residenza o di un’abituale dimora nel territorio nazionale.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la critica dell’appellante contestava proprio la congruità dell’accertamento sul luogo di effettiva residenza e non era, dunque, aspecifica. La Corte d’appello, ravvisando un onere di prova della residenza effettiva in capo all’imputato, ha in sostanza esercitato una valutazione di merito, attribuendo al destinatario del provvedimento l’onere di sollecitare un controllo che compete al giudice penale. Di qui l’annullamento dell’ordinanza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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