Inammissibile il ricorso per motivi nuovi o su prescrizione già maturata (Cass. pen. Sez. 7 n. 13790 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che sollevi questioni non dedotte con i motivi di appello, in quanto non sono sottoponibili al vaglio di legittimità censure rispetto alle quali si configura un inevitabile difetto di motivazione per essere state intenzionalmente sottratte alla cognizione del giudice di secondo grado. In tema di reati contravvenzionali commessi successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), il termine di prescrizione va computato tenendo conto del periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto tra il primo e il secondo grado di giudizio. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 marzo 2025, aveva confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge per la mancata declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello e la violazione di legge in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. In relazione alla prima censura, relativa alla prescrizione, la Corte ha osservato che il reato era stato commesso in data 16 giugno 2019 e, pertanto, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Alla data di emissione della sentenza di appello, il termine di prescrizione non era ancora decorso, atteso che si trattava di reato contravvenzionale per il quale andava computato, tra il primo e il secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.
Con riguardo alla censura relativa alle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che essa costituiva un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello e quindi non sottoponibile al vaglio del giudizio di legittimità. Ha richiamato il principio consolidato per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, citando i precedenti di Sez. 2, n. 29707 del 2017, Sez. 2, n. 13826 del 2017 e Sez. 5, n. 28514 del 2013.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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