Obbligo di consegna delle scritture contabili direttamente dalla legge (Cass. pen. n. 26124 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell’amministratore, anche di fatto, che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l’eventuale sua omessa convocazione a tal fine. L’obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest’ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. Tale obbligo si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 legge fall., oggi 41 CCII) e nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 legge fall., oggi 49 CCII), ed è irrilevante la mancata notificazione della sentenza di fallimento, che non costituisce l’unico mezzo con cui è resa nota la intervenuta dichiarazione di fallimento.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 06/11/2025, aveva confermato la pronuncia del giudice di prime cure che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando di non essere mai stato informato dell’obbligo di depositare le scritture contabili, poiché le notificazioni del ricorso di fallimento e della sentenza di fallimento erano state effettuate presso la Casa comunale. Con il secondo motivo, denunciava l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, come contestato e ravvisato, non ha ad oggetto l’omesso deposito delle scritture contabili, fattispecie non contemplata dall’art. 216 legge fall. ma rientrante nell’art. 220 legge fall., che rimanda all’art. 16 n. 3 legge fall. e che prevede un termine preciso per il deposito agganciato alla sentenza di fallimento. Risulta, quindi, irrilevante che vi sia stata o meno la notifica di cui si duole l’imputato. Ciò che maggiormente rileva è che l’obbligo, rilevante ai fini dell’art. 216 legge fall., di portare tutte le scritture contabili in Tribunale deriva dalla legge.

La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Rv. 289600 – 01, che ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell’amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l’eventuale sua omessa convocazione a tal fine. L’obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest’ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull’amministratore di fatto, a norma dell’art. 2639 cod. civ.

La Corte ha precisato che l’obbligo in questione si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 legge fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 legge fall., oggi 49 CCII), avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie. La “consegna” di cui all’art. 86 legge fall. avviene nelle mani del curatore e riguarda invece tutta la documentazione contabile, della quale è obbligatoria la conservazione, e quindi degli ultimi dieci anni di attività ai sensi dell’art. 2220 cod. civ.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte lo ha dichiarato inedito, posto che non risultava dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall’atto di appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto. Trattandosi di questione che involge profili di merito, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso, il profilo risulta affrontato e assorbito nella ricostruzione dei giudici di merito, che hanno indicato anche le ragioni per le quali non potesse ravvisarsi la fattispecie della bancarotta semplice. La Corte ha, quindi, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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