Foglio di via obbligatorio: motivazione e sindacato debole sulla pericolosità (TAR Calabria n. 1213 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, è misura di prevenzione personale che non presuppone l’accertamento di un illecito in atto, ma una valutazione prognostica sulla probabilità che il destinatario commetta reati lesivi della sicurezza e della tranquillità pubblica. L’Amministrazione deve fondare il provvedimento su elementi di fatto, specifici e concreti, e il giudice amministrativo, dinanzi a valutazioni di discrezionalità tecnica, è tenuto a un sindacato debole, che non lo autorizza a sostituire le proprie scelte a quelle dell’Autorità quando il processo logico-valutativo risulti corretto, ragionevole e attendibile. La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta, per l’urgenza in re ipsa che caratterizza il provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Questore della Provincia di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel Comune di Catanzaro e il divieto di ritorno nel Comune di provenienza per tre anni, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011. A fondamento della misura l’Autorità di pubblica sicurezza ha posto i precedenti penali e di polizia dell’interessato, relativi a contestazioni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, danneggiamento e lesioni personali, unitamente alle circostanze emerse in un controllo effettuato sul territorio.

Il ricorrente ha contestato l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione sull’attualità della pericolosità sociale, sostenendo che la presenza nel Comune era occasionale, e ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale della misura. Sul piano soggettivo, l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 richiede che il destinatario sia inquadrabile in una delle categorie ivi previste e che risulti pericoloso per la sicurezza pubblica; sul piano oggettivo, l’art. 2 presuppone che la persona si trovi fuori dei luoghi di residenza o dimora abituale. Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3782 del 2018, il Collegio ha ribadito che assumono rilievo centrale il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati e quello oggettivo dell’attitudine offensiva degli stessi rispetto ai beni individuati dal legislatore.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla insufficienza della motivazione, osservando che i precedenti e il giudizio di pericolosità emergono dalla mera lettura dell’atto. L’Amministrazione ha richiamato i precedenti e il controllo sul territorio, in cui il ricorrente non avrebbe fornito elementi idonei a giustificare la propria presenza. Il Collegio ha precisato che la misura preventiva non esige l’accertamento di un illecito in atto, ma risponde a una funzione prognostica diretta a evitare situazioni pregiudizievoli per l’ordine pubblico.

Quanto al sindacato giurisdizionale, il Tribunale ha affermato che rispetto alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione il giudice amministrativo esercita un sindacato debole: accertati in modo pieno i fatti e verificato il processo logico-valutativo, non può spingersi fino a esprimere autonome scelte, altrimenti assumerebbe la titolarità del potere.

Infine, il Collegio ha respinto la censura sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. La comunicazione di avvio non è richiesta per il foglio di via obbligatorio, provvedimento con funzione cautelare e urgenza in re ipsa, assimilabile alle ordinanze contingibili e urgenti. La compressione del diritto di difesa è bilanciata dalla possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto, sede in cui far valere anche argomenti di merito. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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