Permesso per residenza elettiva: il visto specifico non è requisito essenziale (TAR Toscana n. 175 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva non può essere negato per il solo fatto che lo straniero non sia titolare di un visto di ingresso rilasciato con quella specifica causale. L’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente né la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva. In presenza dei requisiti sostanziali — ampie risorse economiche e disponibilità abitativa — la carenza dello specifico visto costituisce un elemento formale recessivo, tanto più che la tipologia di permesso può prescindere dalle quote di flusso. Il diniego fondato sulla sola mancanza del visto è pertanto illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia munito di un visto spagnolo di tipo C per breve soggiorno, rilasciato il 26 dicembre 2023 con validità di 90 giorni e ingressi multipli nello spazio Schengen. Nel giugno 2024 ha presentato alla Questura di Lucca istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva, rappresentando di disporre di un patrimonio personale e di una rendita mensile derivante dalla partecipazione a una società, oltre che di proprietà immobiliari e di una stabile presenza in Italia.
Dopo un primo preavviso di rigetto non seguito da integrazioni e un secondo preavviso consegnato in Questura, l’Amministrazione ha respinto l’istanza con decreto del 5 marzo 2025, ritenendo essenziale la mancanza dello specifico visto per residenza elettiva. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare ha accolto la domanda con ordinanza n. 373 dell’8 luglio 2025, fissando poi l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se il possesso di un visto di ingresso rilasciato per residenza elettiva costituisca requisito essenziale per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno, oppure se la sua assenza sia superabile quando risultino integrati i requisiti sostanziali previsti dalla norma.
La risposta è negativa quanto alla pretesa essenzialità del visto. Il giudice richiama un orientamento giurisprudenziale diffuso, dal quale non ravvisa motivi per discostarsi, secondo cui l’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999 «non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto».
Il percorso argomentativo si fonda su una pluralità di precedenti: TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1988; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118; TAR Lombardia Milano, sez. I, 18 marzo 2019, n. 590, che a sua volta richiama TAR Lazio Roma, sez. I, 14 novembre 2017, n. 11319; e, in via riassuntiva, TAR Marche n. 647 del 2 settembre 2021.
Da tale indirizzo il Collegio trae il principio per cui, in presenza dei requisiti sostanziali, l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva «può ritenersi elemento recessivo», tenuto conto della peculiarità di questa tipologia di permesso — possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa — che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri. Il giudice valorizza inoltre il fatto che il ricorrente era comunque legittimamente entrato in Italia grazie al visto spagnolo di cui era in possesso.
La pretesa dell’Amministrazione, che aveva invocato il § 13 dell’allegato A del decreto interministeriale 11 maggio 2011 e la necessità del visto specifico «in primis», non è dunque condivisa. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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