Rinuncia al ricorso e spese a carico del rinunciante (TAR Lazio n. 276 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta e depositata in segreteria, con notifica o conoscenza formale alla controparte. La rinuncia ritualmente notificata, in assenza di opposizione delle parti resistenti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm. Le spese di lite seguono la soccombenza formale del rinunciante e sono poste a suo carico ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., anche in considerazione dell’insistenza della controparte per la condanna.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione prot. n. 12323 del 7 ottobre 2015, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune ha ordinato la rimozione di una piscina pertinenziale realizzata in assenza di titolo, con obbligo solidale di demolizione entro novanta giorni dalla notifica.
Successivamente, con provvedimento prot. n. 12562 del 18 ottobre 2023, l’amministrazione ha applicato la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Avverso tale atto i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti. Il Comune si è costituito resistendo. In data 21 gennaio 2026 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al gravame, ritualmente notificato all’amministrazione. In vista dell’udienza il Comune ha preso atto della rinuncia, insistendo per la condanna alle spese dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria. L’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto a tre condizioni: la provenienza dalla parte o dal procuratore autorizzato; l’intervenuta conoscenza della controparte; l’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alla conoscenza della rinuncia, il Tribunale precisa che essa può conseguirsi in modo formale, con notifica o dichiarazione agli atti, ma anche mediante forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza o il deposito dell’atto sottoscritto dalla parte. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4429 del 2015.
Nel caso concreto, la conoscenza della rinuncia da parte dell’amministrazione è comprovata dal deposito in atti della documentazione attestante la sua previa notifica. La parte resistente non si è opposta alla rinuncia. Il Collegio ritiene pertanto di dover prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm.
Le spese di lite sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. e liquidate in favore del Comune in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, anche alla luce dell’insistenza dell’amministrazione per la condanna. Il giudizio è definitivamente definito con ordine di esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.