Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e automatismo da precedenti penali (TAR Sardegna n. 1157 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca del titolo di soggiorno non possono fondarsi in modo automatico sulla mera esistenza di precedenti penali che non siano per legge ostativi. L’Amministrazione deve esprimere una valutazione in concreto dell’attuale pericolosità sociale dello straniero, sorretta da adeguata motivazione e articolata attraverso un effettivo bilanciamento tra esigenze di ordine e sicurezza pubblica e interesse all’inserimento nel tessuto sociale. In tale giudizio comparativo rilevano la durata della permanenza in Italia, la stabilità dell’attività lavorativa, l’adeguatezza del reddito, la disponibilità di una stabile dimora e la consistenza dei legami familiari, quali indici del grado di radicamento nel territorio nazionale. Diversamente, l’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è misura monitoria di natura preventiva, che non presuppone l’accertamento di responsabilità penali e può basarsi su elementi anche di valenza indiziaria, purché il quadro complessivo riveli una personalità incline a comportamenti antigiuridici; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero presente in Italia da undici anni e occupato come manovale edile con contratto a tempo indeterminato, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego richiamava tre sentenze di condanna, due delle quali con sospensione condizionale della pena, affermando che le stesse erano da intendersi ostative al rilascio di qualsiasi tipologia di titolo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, e rilevava l’assenza di legami familiari e di certificazione sanitaria pubblica in ordine alla patologia dichiarata dal ricorrente.

Il TAR aveva accolto l’istanza cautelare e reiterato l’ordine di riesame, rimasto inadempiuto, evidenziando l’impossibilità di qualsiasi automatismo anche per la condanna relativa a reati connessi agli stupefacenti. La Questura ha poi confermato la pericolosità sociale con una nota dell’8 luglio 2025, aggiungendo un arresto del 2016, e ha adottato l’avviso orale. Entrambi gli atti sono stati impugnati, con riunione dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che nessuna delle vicende penali poste a base del diniego costituisce di per sé espressione di pericolosità sociale. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. III, n. 5002 del 2026; n. 6423 del 2022; n. 4455 del 2018), il TAR afferma che il giudizio comparativo deve confrontarsi con gli elementi favorevoli documentati dallo straniero.

Sul punto il decreto è carente: si limita a elencare le condanne e, nella nota successiva, aggiunge l’arresto del 2016 senza considerare che la notizia di reato era stata archiviata dal GIP nel dicembre 2020 per estraneità ai fatti, essendo la sostanza detenuta esclusivamente dal fratello. L’Amministrazione non ha valutato la permanenza in Italia da undici anni né la titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il ricorso avverso il diniego è pertanto accolto, con annullamento del decreto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Quanto all’avviso orale, il Collegio ne sottolinea la natura monitoria e preventiva, non repressiva: la misura non richiede prove compiute di reati, essendo sufficienti sospetti su elementi di fatto, e il sindacato giurisdizionale si arresta alla manifesta irragionevolezza.

Il TAR esclude rilevanza alla circostanza che la condanna più recente risalga al 2019: la situazione di rischio non si dissolve per il mero decorso del tempo, ma per la sopravvenienza di fatti nuovi, non essendo sufficiente l’esistenza di un rapporto di lavoro. Irrilevante, e anzi inammissibile, è l’integrazione motivazionale postuma contenuta nella memoria dell’Amministrazione. Il ricorso è quindi respinto.

Il Collegio chiarisce infine che il diverso esito dei due giudizi discende dalla diversità dei presupposti delle due misure. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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