Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del titolo abilitativo (TAR Puglia n. 282 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., la sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento espresso richiesto dall’istante determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede l’accertamento dell’eventuale illegittimità della condotta silente, essendo assorbita dalla soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate quando la condotta dell’Amministrazione, che ha dato seguito al procedimento dopo la costituzione in giudizio, giustifichi l’equa distribuzione del relativo onere.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore dell’arredo urbano, aveva presentato al Comune di Trani un’istanza volta al rilascio di autorizzazioni per l’installazione, sul territorio comunale, di undici gruppi di transenne para-pedonali. Rimasta priva di riscontro, la società aveva proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la declaratoria dell’obbligo di provvedere in via espressa.
Nel corso del giudizio, il Comune si era costituito, e, successivamente, la ricorrente aveva depositato memoria con cui dichiarava l’intervenuta emanazione del titolo abilitativo di proprio interesse. Anche l’Amministrazione comunale aveva concluso per la cessazione della materia del contendere, pur insistendo, in via subordinata, sull’originario difetto di interesse e sul rigetto della domanda di condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come la richiesta della ricorrente avesse ottenuto un riscontro espresso dall’Amministrazione, che aveva adottato il provvedimento autorizzatorio richiesto in corso di causa. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito, configurandosi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La pronuncia si è pertanto limitata a dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, senza necessità di scrutinare la fondatezza delle censure prospettate avverso l’originaria inerzia. L’accoglimento sostanziale dell’istanza, infatti, ha reso superfluo l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del silenzio, assorbendo ogni questione relativa al merito della pretesa.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la condotta dell’Amministrazione che, dopo la costituzione in giudizio e l’interlocuzione con la parte, aveva dato seguito al procedimento amministrativo adottando un provvedimento espresso. Tale comportamento, unitamente all’assenso manifestato dalla ricorrente nell’ultima memoria, è stato ritenuto idoneo a giustificare l’equa distribuzione dell’onere delle spese.
Nota della Redazione
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