Perdita del diritto al soggiorno per assenza ultra biennale non giustificata (TAR Lombardia n. 1177 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno è escluso, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore alla metà della validità del titolo, salvo che l’interruzione dipenda da gravi e comprovati motivi. La necessità di assistere un congiunto affetto da grave patologia integra tale esimente solo se il motivo è documentato in modo valido nel territorio dello Stato e coerente con l’intero arco temporale dell’assenza. Il sopraggiungere di un rapporto di lavoro, in assenza di valido nulla osta e di regolare visto d’ingresso, non produce alcun effetto sanante. Il provvedimento che nega il rinnovo non è illegittimo per la sola mancata comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ove il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro, poi prorogato per attesa occupazione fino all’aprile 2014. Nel giugno 2014 presentò per posta una nuova richiesta di proroga; convocato per il rilievo fotodattiloscopico, non si presentò e l’istanza fu archiviata nel novembre 2014 per carenza di interesse. Dopo quasi dieci anni, nell’ottobre 2023, si fece vivo tramite difensore con un’istanza di accesso.

Con un primo ricorso, definito con sentenza n. 646 del 2025, il TAR aveva respinto le censure sull’archiviazione, rilevando il vuoto lavorativo decennale e l’assenza di redditi. Nell’ottobre 2025 lo straniero ha depositato una nuova istanza per essere ammesso a presentare domanda di rilascio, sostenendo che l’archiviazione non equivaleva a decisione di merito. La Questura ha risposto con due note che hanno confermato la perdita del diritto al soggiorno; da qui il nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’argomento che gli atti impugnati non avrebbero natura provvedimentale: le due note esprimono la volontà di denegare il beneficio richiesto. Accoglie invece l’eccezione secondo cui il ricorrente tenta di riproporre censure che avrebbe dovuto far valere nel giudizio avverso l’archiviazione, già coperte dal giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza impugnata in appello.

Nel merito, il TAR richiama l’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999: il permesso non può essere rinnovato quando lo straniero ha interrotto il soggiorno per oltre sei mesi, o per più della metà della validità del titolo, salvo gravi e comprovati motivi. Sul punto la Questura aveva rilevato che i certificati prodotti non erano tradotti né legalizzati, dunque non valevoli in Italia: il ricorrente nulla ha opposto a questa autonoma ragione del diniego, con conseguente inammissibilità della censura.

Il Collegio aggiunge che manca comunque un minimo principio di prova dell’impossibilità di assistere la madre se non personalmente. La documentazione dimostra che la patologia fu diagnosticata solo nel 2017, anno del decesso, mentre l’allontanamento risale a circa tre anni prima. Solo gli ultimi due anni di assenza possono trovare giustificazione nella pandemia da COVID-19; per il periodo precedente l’assenza dipese, per quanto noto, da una scelta libera, tanto che nel 2022 il rientro avvenne agevolmente.

Infine, il TAR esclude ogni rilievo sanante del rapporto di lavoro avviato nel 2022 in posizione irregolare, in difetto di valido nulla osta e di regolare visto d’ingresso. Ne deriva che lo straniero aveva perso il diritto al soggiorno sin dall’archiviazione del novembre 2014, e che il ricorso va respinto perché inammissibile e comunque infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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