Confisca per sproporzione e nesso con il reato contestato (Cass. pen. Sez. III n. 2608 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il provvedimento che dispone la misura per sproporzione ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 deve essere censurato confrontandosi con il decisum effettivamente adottato, e non con la diversa fattispecie dell’art. 240, comma 1, cod. pen. È inammissibile per genericità il motivo che denuncia l’assenza del nesso di pertinenzialità con il reato contestato senza correlarsi alle ragioni poste a fondamento della confisca, perché il ricorso per cassazione deve necessariamente misurarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato, a pena di aspecificità ex art. 581 cod. proc. pen. e di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Savona, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava al ricorrente la pena per i reati di detenzione di hashish e di detenzione di cocaina, quest’ultima aggravata dall’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la continuazione. Il giudice disponeva altresì la confisca della sostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro oggetto di sequestro.

Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegalità della misura di sicurezza patrimoniale e il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro. Assumeva che il Tribunale avesse apoditticamente qualificato la somma come profitto del delitto contestato, omettendo di indicare il vincolo di pertinenzialità con il reato, e che la somma fosse stata ricondotta a pregresse cessioni di stupefacente, dunque a condotte diverse da quella contestata.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, invero, che il Tribunale non aveva applicato l’art. 240, comma 1, cod. pen., ma la confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, invece, aveva sviluppato la propria doglianza muovendo dal presupposto opposto, ossia dalla mancanza di un nesso pertinenziale con il reato contestato.

La Corte richiama il principio per cui, in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti, il denaro nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo quando ricorrano le condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (Sez. IV n. 20130 del 19/04/2022). Ricorda inoltre che l’art. 85-bis, come modificato dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, consente di applicare l’art. 240-bis cod. pen. anche per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Il Tribunale, osserva la Corte, si era attenuto a tali principi: aveva disposto la confisca della somma con congrue argomentazioni, richiamando il provvedimento applicativo della misura reale e precisando che la disponibilità del denaro era priva di lecita giustificazione e qualificabile come provento di pregresse cessioni di stupefacente. Aveva altresì valutato inconsistente la tesi difensiva relativa all’esiguo ricavo dichiarato dallo spaccio di una parte della sostanza.

Il ricorrente non si era confrontato con tale motivazione, limitandosi a sostenere che la somma non costituiva profitto del reato di detenzione e che difettava il nesso pertinenziale. Il motivo risultava così avulso dal decisum. La Corte ribadisce che i motivi sono generici non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato (Sez. VI n. 20377 del 11/03/2009; Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009). L’inammissibilità consegue sia alla mancanza del motivo sia alla sua non attinenza al decisum (Sez. III n. 39071 del 05/06/2009). Da qui la declaratoria e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 240 c.p.

Tutte le 337 sentenze sull'art. 240 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *