Opposizione di terzo al lodo arbitrale e soccombenza virtuale in rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 34228 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, l’ammissibilità dell’intervento del terzo che sia stato condannato dal lodo costituisce questione ormai coperta da giudicato interno, una volta che il relativo capo sia divenuto definitivo; essa va tenuta distinta dal merito dell’opposizione di terzo. Chi ha fondato l’intervento sulla previsione dell’art. 829, n. 9, cod. proc. civ. ha fatto valere un motivo di impugnazione proprio della parte, assumendosi pretermesso nel giudizio arbitrale, e deve perciò sottoporre a specifica critica anche la statuizione degli arbitri in tema di obbligazione solidale e di scindibilità delle cause. La diversa opinione, secondo cui la solidarietà dipendente imporrebbe l’inscindibilità delle cause e il litisconsorzio necessario, va prospettata, non presupposta. In difetto, il giudice di rinvio rigetta le domande restitutorie e conferma la regolazione delle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

Una comunione familiare aveva promosso un giudizio arbitrale nei confronti di un componente della propria Commissione amministratrice, concluso con un lodo che condannava in solido anche il Presidente della Commissione, rimasto estraneo al procedimento. Il lodo venne impugnato e il Presidente intervenne per farne dichiarare la nullità per violazione del contraddittorio.

Dopo un articolato percorso di legittimità e rinvio, la Corte d’appello, in sede di riassunzione, ritenne l’intervento ammissibile ma infondato nel merito, respingendo le domande restitutorie e ponendo le spese a carico dell’interveniente. Avverso tale pronuncia il Presidente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e censurando la regolazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta due profili. Il primo riguarda la dedotta violazione degli artt. 112, 132, comma 4, 394 e 829, n. 9, cod. proc. civ.: il ricorrente sosteneva che il giudice di rinvio non avrebbe potuto esaminare il merito della domanda arbitrale, stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.

La Corte ritiene la censura infondata. L’ammissibilità dell’intervento era ormai definitivamente decisa: su di essa si era formato il giudicato interno, come affermato dalla precedente pronuncia di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il motivo della controparte sul punto. Il thema decidendum residuo era dunque il solo merito dell’opposizione.

Sul merito, la Corte osserva che il ricorrente, invocando l’art. 829, n. 9, cod. proc. civ., aveva fatto valere un vizio di impugnazione proprio della parte, considerandosi pretermesso nel giudizio arbitrale. Ne derivava l’onere di criticare specificamente la statuizione degli arbitri in tema di obbligazione solidale: secondo quella statuizione, la solidarietà passiva non comporta l’inscindibilità delle cause né impone il litisconsorzio necessario, perché il creditore può rivalersi per l’intero verso ciascun coobbligato.

Il giudice di rinvio aveva correttamente rilevato che la doglianza difettava di specificità: il ricorrente si era limitato a dedurre la propria estraneità al giudizio arbitrale, senza prospettare la tesi della deroga alla scindibilità in presenza di cause dipendenti. Le ragioni della sentenza impugnata risultano perciò corrette.

Quanto al secondo motivo, relativo agli artt. 91, 92, 112, 336 e 384 cod. proc. civ., la Corte lo reputa parimenti infondato. Una volta riconosciuto il ricorrente parte processuale con statuizione passata in giudicato, nessun interesse giuridico autonomo era insorto per contestare il lodo quale terzo opponente. La regolazione delle spese segue l’esito complessivo della lite. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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